Cassazione Penale, Sentenza n. 41015/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rinnovato rigetto della richiesta di riesame avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari (applicati dal GIP il 23/10/2024). Il ricorrente deduceva: (i) inosservanza delle indicazioni della Cassazione che aveva annullato e rinviato per un nuovo esame della gravità indiziaria in relazione al reato di associazione mafiosa e ai reati "fine"; (ii) vizio di motivazione per mera ripetizione della precedente ordinanza senza valutare concretamente i rilievi difensivi (in particolare la tesi che le dazioni contestate fossero mere elargizioni amichevoli e non estorsioni); (iii) mancata e insufficiente motivazione circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e sul ruolo effettivo svolto nel sodalizio, nonché violazioni di norme procedurali richiamate (artt. 606, 605, 546, 627 c.p.p. e altri).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso (decisione depositata il 6/11/2025). Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame, nell'atto di rinvio, ha effettivamente valutato il compendio indiziario — soprattutto le intercettazioni e la convergenza di comportamenti familiari — e ha offerto motivazione logica circa la virulenza attuale dell'associazione mafiosa, la partecipazione del ricorrente e il suo ruolo nelle estorsioni. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i rilievi sulla motivazione e sulla attualità delle esigenze cautelari, osservando che la contestazione recente dei fatti e la persistenza del vincolo associativo sostengono la misura; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Richiamata come norma-sguardo per la qualificazione dell'associazione di tipo mafioso e per la valutazione dell'aggravante in relazione ai reati 'fine'; la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione al sodalizio sulla base del compendio indiziario
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria prevista da tale comma come parametro di giudizio nella scelta della misura e per valutare l'adeguatezza della misura cautelare confermata
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi di censura in Cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione e sul travisamento della prova, e ha escluso che la difesa possa superare tali limiti con argomentazioni diverse
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti cautelari; indicata come base formale per il ricorso proposto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 278, art. 303, art. 304 cod. proc. pen.
Richiamati in riferimento alla determinazione dei massimi edittali utili per identificare la fase processuale e valutare l'incidenza sugli istituti cautelari; la Corte ha ritenuto che tali profili non mutino l'adeguatezza della misura cautelare applicata
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per segnalare che doglianze generiche sull'omessa o errata valutazione degli elementi acquisiti possono risultare inammissibili se usate per aggirare i limiti dell'art. 606 c.p.p.
artt. 605, 546, 627 cod. proc. pen.
Norme richiamate tra le regole processuali e di motivazione segnalate dalla difesa; la Corte ha valutato che non sussistono violazioni tali da giustificare l'annullamento del provvedimento di riesame
artt. 125, 127, 309, 192, 274 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa nella censura; la Corte ha ritenuto che le censure mosse con riferimento a tali norme non dimostrano carenze di motivazione o violazioni di legge idonee a rimettere in discussione il giudizio predisposto dal Tribunale
Massime di principio
- La Cassazione non è luogo per una nuova valutazione del merito probatorio: se la motivazione del giudice del merito è logica e coerente con gli elementi investigativi, le diverse interpretazioni difensive (es. leggere le conversazioni come 'elargizioni amichevoli') restano valutazioni di merito non censurabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o travisamento.
- Il giudice del riesame, anche in sede di rinvio, può richiamare e integrare la precedente motivazione purché dia conto delle questioni indicate dalla Corte di legittimità; la mera ripetizione non è automaticamente viziosa se l'analisi complessiva risponde ai punti richiesti.
- L'assenza di denunce delle vittime può essere valutata come indizio di omertà e assoggettamento in contesti di presunta criminalità organizzata, sempre che il quadro probatorio complessivo giustifichi tale inferenza locale ed esperienziale.
- I profili relativi all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari richiedono argomentazione spiccata ma sono sorretti da presunzioni connesse alla gravità e alla persistenza del vincolo associativo; la sola contestazione recente dei fatti e la prova di vincolo associativo possono giustificare la misura.
- I limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione (art. 606 c.p.p.) impediscono di trasformare questioni di merito in profili di diritto; le censure sulla motivazione devono evidenziare vizio manifesto, illogicità o travisamento probatorio per essere accolte.
- Chi propone ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve motivare specificamente come le valutazioni del giudice del merito siano illogiche o contraddittorie; mere alternative interpretative non sono sufficienti.
- La soccombenza in sede di Cassazione comporta generalmente la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.), quindi valutare con cautela prospettive e fondatezza delle doglianze prima di proporre impugnazione.
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