Sentenza n. 578/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 356 del 29.07.2024 del Tribunale di Ancona, sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, sezione Lavoro, n. 356 del 29 luglio 2024, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari all'esecuzione. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio spettante al personale docente, comunemente riconducibile alla Carta del docente
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto non disciplinato, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese prevista dall'art. 93 c.p.c.
Massime di principio
- Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di un giudicato che riconosce un beneficio economico e liquida le somme dovute comporta l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna dell'amministrazione all'esecuzione integrale del titolo, salvo gli importi eventualmente già corrisposti.
- In presenza di un'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, accompagnata dall'assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità del credito, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il giudicato risulti inevaso.
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