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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28028/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione volto ad impugnare l'ordinanza del 07/11/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Catania, che aveva riunito e deciso due reclami: uno avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa del 14/08/2018 (il quale riguardava una richiesta di permesso premio avanzata dalla moglie del condannato) e uno avverso il decreto del MdS del 19/07/2023 (respinto, istanza ai sensi dell'art.30-ter ord. pen.). I motivi di doglianza sono principalmente due: (1) violazione del diritto di difesa per mancata e formale notifica/riunione del reclamo relativo al provvedimento del 19/07/2023 e decisione sullo stesso in assenza del difensore; (2) violazione di legge e difetto di motivazione, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il ricorrente in situazione di "ergastolo ostativo", non avrebbe valutato adeguatamente il percorso detentivo (28 anni), il cambiamento della personalità, le precedenti concessioni di permessi e non avrebbe fornito concreti elementi sulla mancata dissociazione e sui collegamenti con la criminalità organizzata. Il Procuratore Generale aveva eccepito l'inammissibilità per vizio nella nomina del difensore relativo al provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Procuratore Generale, applicando il principio del "favor impugnationis" e ritenendo che l'atto di impugnazione individuasse con sufficiente certezza l'ordinanza impugnata. È stato ritenuto fondato, e quindi assorbente, il primo motivo del ricorso relativo alla violazione del diritto di difesa: mancava la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza con riferimento al reclamo n. 4311/23 (MdS 19/07/2023), non risultando altresì alcuna formale riunione dei procedimenti n. 2361/23 e n. 4311/23. Per tale vizio procedurale la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 57 ord. pen.

    Interpretato nel senso che anche i prossimi congiunti del condannato possono proporre istanze volte all'ottenimento di benefici (pertinenza alla legittimazione a presentare richieste di permesso premio)

  • art. 30-ter ord. pen.

    Norma richiamata quale base dell'istanza del detenuto per permesso premio; la decisione del Tribunale è basata sull'accertamento dei collegamenti attuali con la criminalità organizzata in relazione a questa norma

  • art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen.

    Citato nella discussione sull'inammissibilità formale delle impugnazioni; la Corte lo interpreta alla luce del principio del "favor impugnationis", sostenendo che l'inosservanza formale non comporta automaticamente inammissibilità se non genera incertezza sull'atto impugnato

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di indicazione del provvedimento impugnato; la Corte valuta la conformità dell'atto nel contesto complessivo e non in modo formalistico, per evitare preclusioni ingiustificate

  • giurisprudenza citata (Sez. U. n. 10296/1993; Sez. 6 n. 13832/2015)

    Fornisce il supporto interpretativo del principio del "favor impugnationis": errori o omissioni formali nell'indicazione del provvedimento impugnato non determinano inammissibilità se non arrecano incertezza nell'individuazione dell'atto

Massime di principio

  • Il principio del "favor impugnationis" prevale sulle formalità: omissioni o errori nella indicazione del provvedimento impugnato non determinano automaticamente l'inammissibilità se l'atto è comunque identificabile.
  • La mancata notifica di un avviso di fissazione dell'udienza relativo a un reclamo e l'assenza di una formale riunione dei procedimenti determina violazione del diritto di difesa e può comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • In materia di permessi premio per detenuti con collegamenti alla criminalità organizzata, il Tribunale deve motivare concretamente la mancata concessione valutando l'intero percorso detentivo, gli elementi di dissociazione, eventuali permessi già concessi e prove circa l'attualità dei collegamenti; la sola condotta carceraria o partecipazione a programmi non è necessariamente sufficiente né irrilevante.
  • Eccezioni procedurali circa la nomina del difensore o vizi formali vanno valutate nel loro concreto impatto sull'identificazione dell'atto e sul diritto di difesa: se il vizio non genera incertezza, non deve automaticamente provocare l'inammissibilità.
  • Quando un ricorrente contesta lacune procedurali che incidono sul diritto di difesa, è molto probabile che la Suprema Corte annulli e rinvii per consentire un nuovo giudizio corretto sotto il profilo procedurale.

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