Cassazione Penale, Sentenza n. 4920/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) con aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., nonché per tre episodi di trasporto/merceggiamento di stupefacente (art. 73 D.P.R. 309/1990). I motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine ai grav i indizi inerenti l'associazione (mancata indicazione di ruolo, gerarchia, persistenza del pactum sceleris; possibile spiegazione alternativa delle conversazioni come commercio di materiale edile); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 (sostiene che l'azione fosse a favore di congiunti e non dell'associazione mafiosa); (3) mancata motivazione sulle esigenze cautelari in relazione al "tempo silente" (sostiene che dopo dicembre 2017 il rapporto si sarebbe interrotto, quindi assente pericolo di reiterazione e idoneità degli arresti domiciliari con controlli elettronici).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) le censure sul quadro indiziario sostanzialmente riproducevano un diverso apprezzamento di merito e non erano devolute al giudice di merito in modo tale da consentire un sindacato di legittimità; il Tribunale aveva fornito motivazione coerente e dettagliata sulle intercettazioni (uso di linguaggio criptico come "piastrelle", riferimenti a "puro al 100%", prezzi al chilo, consegne e trasferte per campioni) e sui contatti con membri della compagine (Pace, Pisano), nonché aveva richiamato arresto successivo in flagranza con oltre 1 kg di cocaina e precedenti rilevanti; (ii) la censura sull'aggravante mafiosa era inammissibile anche per carenza di interesse perché la sussistenza dell'aggravante non era decisiva per la legittimità della misura cautelare (limiti edittali e presunzioni previste dall'art. 275, comma 3 c.p.p. restano comunque), e inoltre la questione non era stata adeguatamente dibattuta in sede di riesame; (iii) quanto al "tempo silente" il Tribunale ha motivato il pericolo di reiterazione richiamando elementi sopravvenuti (arresto successivo e precedente per armi) e le presunzioni di legge, valutazione la cui contestazione avrebbe richiesto un diverso apprezzamento di fatto. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; incombenze di cancelleria previste dagli artt. citati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disposizioni sulla snaturabilità dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge e motivazione). Usate per inquadrare le doglianze del ricorrente relative a violazione di legge e mancata motivazione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Circostanza aggravante "agevolazione di associazione di tipo mafioso"; la Corte ha valutato che la contestazione relativa all'aggravante non incidesse sulla legittimità della misura cautelare e, in ogni caso, la questione non era stata adeguatamente prospettata nel riesame.
art. 74 D.P.R. 309/1990
Delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti: titolo di reato centrale del procedimento, rilevante per la configurazione delle presunzioni cautelari e dei limiti edittali.
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma sui singoli reati di traffico e detenzione di stupefacenti per i quali sono contestati i tre episodi-reato (trasporto/offerta/procura).
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione e disciplina sulla custodia cautelare in carcere per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis; la Corte richiama che, in presenza di gravi indizi per tali reati, opera la previsione che porta all'applicazione della custodia in carcere salvo elementi contrari.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Elenco delle fattispecie per le quali si applicano particolari presunzioni cautelari (richiamato nella valutazione della necessità della custodia cautelare).
art. 303 cod. proc. pen.
Regole sui termini massimi della custodia cautelare in relazione alle fasi processuali; usato per chiarire che la presenza o meno dell'aggravante non mutava i termini massimi applicabili.
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Riferimento al regime processuale di particolare tipologia di reato per il calcolo dei termini cautelari (richiamato nella determinazione dei termini massimi di custodia).
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma sulla presentazione di requisitoria scritta dal Procuratore generale alla Corte di cassazione in materia di procedimenti penali: citata in relazione alla requisitoria presentata dal P.G.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria di natura procedurale connessi alla decisione; la Corte ordina gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Nei ricorsi avverso provvedimenti de libertate è essenziale devolvere al giudice di merito le doglianze specifiche sul fatto e sulle fonti di prova: censure generiche che chiedono un diverso apprezzamento di merito sono spesso inammissibili.
- Il tribunale del riesame può richiamare e ribadire la motivazione dell'ordinanza applicativa; se la difesa non sviluppa argomentazioni specifiche su punti determinati, il sindacato di legittimità è limitato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di devoluzione.
- Quando intercettazioni contengono linguaggio criptico, il giudice può ritenere che termini apparenti (es. "piastrelle") dissimulino stupefacenti se vi sono elementi di riscontro (assenza di attività commerciale dichiarata, riferimenti a prezzo al chilo, qualità "pura", consegne, riscontri investigativi). La sola possibilità interpretativa alternativa non impedisce la valutazione di gravità indiziaria se la motivazione è congrua.
- La contestazione di circostanze aggravanti (es. agevolazione mafiosa) può risultare priva di interesse nel ricorso cautelare se la loro presenza/non presenza non incide sulla legittimità della misura (limiti edittali e presunzioni comunque consentono la custodia), salvo che la questione sia stata previamente contestata e decisiva.
- Il "tempo silente" non determina automaticamente l'assenza delle esigenze cautelari: il giudice valuta anche elementi sopravvenuti, precedenti e fatti successivi (es. arresti in flagranza) che possono dimostrare il pericolo di reiterazione.
- Per ottenere misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) il difensore deve fornire elementi concreti idonei a sconfiggere le presunzioni di legge e la valutazione del periculum libertatis; mere affermazioni difensive o alternative interpretative delle prove spesso non sono sufficienti.
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