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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24904/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso/atto impositivo con cui l’Ufficio aveva contestato alla società importatrice maggiori dazi doganali relativi a carichi di banane importati in Italia. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado e dichiarato prescritta la pretesa tributaria. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il primo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 33 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la causa era stata fissata per la discussione in pubblica udienza, anche se da remoto, ma che la discussione non si era poi svolta per problemi di collegamento del Presidente; nonostante ciò, il collegio aveva trattenuto la causa e deciso in camera di consiglio, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. La resistente si è costituita con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, quando la causa è stata fissata per la pubblica udienza da remoto, il mancato funzionamento del collegamento del Presidente impone la sospensione dell’udienza e il rinvio ad altra data, secondo l’art. 3, comma 3, del decreto direttoriale 11 novembre 2020, e non la trasformazione dell’udienza pubblica in trattazione camerale non partecipata. Poiché nel caso concreto la discussione non si era svolta e il collegio aveva comunque deciso in camera di consiglio, la sentenza della CTR è stata dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa. Il primo motivo ha assorbito i restanti; la decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nel processo

  • art. 33 d.lgs. n. 546/1992

    disciplina la trattazione in camera di consiglio nel processo tributario

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    rinvia alle regole degli artt. 33 ss. del medesimo decreto per il giudizio di appello

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    consente documenti, memorie e, nella sola camera di consiglio, brevi repliche scritte

  • art. 34 d.lgs. n. 546/1992

    regola la discussione in pubblica udienza e i relativi diritti delle parti

  • art. 16 d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla l. n. 136/2018

    nella formulazione applicabile, include la possibilità di udienza da remoto tra le modalità ordinarie del processo tributario

  • art. 135 d.l. n. 34/2020

    ha inciso sulla disciplina dell’udienza da remoto richiamata dalla Corte

  • art. 27 d.l. n. 137/2020

    la disciplina emergenziale non era applicabile al caso perché destinata a cessare il 31 luglio 2021

  • decreto direttoriale prot. n. RR46 dell'11.11.2020

    in caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente deve sospendere l’udienza e rinviarla, non convertirla in trattazione camerale

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se la controversia è fissata per la pubblica udienza, la mancata celebrazione della discussione per ragioni tecniche del collegamento da remoto non consente al collegio di decidere come se si trattasse di camera di consiglio non partecipata.
  • Quando l’udienza da remoto non possa svolgersi per problemi di collegamento non imputabili alle parti, il presidente deve sospendere l’udienza e rinviare la causa ad altra data, secondo le regole tecniche applicabili.
  • La trasformazione di una pubblica udienza in trattazione camerale, senza la previsione normativa di tale passaggio e senza possibilità per le parti di discutere o chiedere rinvio, determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
  • La lesione del contraddittorio nel rito tributario può derivare non solo dall’omessa audizione delle parti, ma anche dalla mancata osservanza delle forme procedimentali che assicurano la loro effettiva partecipazione alla discussione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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