Sentenza n. 8/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 225/2023 del 30.11.2023, resa nel giudizio avente n. R.G. 1763/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 225/2023, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria con supplenze annuali, a beneficiare della carta del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo complessivo di euro 3.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la sua previa notificazione all’Amministrazione e l’inadempimento del Ministero. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro mediante attestazione del Tribunale di Campobasso del 21 luglio 2025. Ha inoltre ritenuto idonea la notificazione della sentenza all’Amministrazione, effettuata il 14 gennaio 2024 in copia conforme via PEC, poiché, in base alla disciplina dell’art. 475 c.p.c. modificata dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Il giudice ha affermato che la sentenza del giudice ordinario del lavoro rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. Ha quindi ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni indicati, con attribuzione complessiva di euro 3.500,00 oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo un ulteriore termine di 40 giorni per l’esecuzione, previa istanza della ricorrente. Non ha riconosciuto allo stato la somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., riservandosi una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione con il commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 850,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza; nel caso concreto il TAR non l’ha riconosciuta allo stato, riservando una possibile rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.
art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.
“al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando debitrice sia una pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria [...] devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale”
A seguito delle modifiche applicabili dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione una sentenza non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all’originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto, secondo il giudice, le modifiche all’art. 475 c.p.c. relative alla forma del titolo esecutivo giudiziale.
l. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, concorrendo alla nuova disciplina dell’art. 475 c.p.c. applicata dal TAR.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento riferito al caso deciso.
- Per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione all’amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all’originale, secondo l’art. 475 c.p.c. novellato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine ultimativo per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell’interessato, in caso di persistente inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente il riconoscimento della somma coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; tale misura può essere negata allo stato e rivalutata successivamente in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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