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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24161/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su ricorso del creditore esattore. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo della società debitrice, ritenendo, da un lato, che la mera pendenza di giudizi tributari non escludesse la sussistenza del debito erariale in mancanza di sospensioni degli atti impugnati e di elementi idonei a far prevedere un esito favorevole del contenzioso, e valorizzando comunque la cristallizzazione di una parte del credito; dall'altro, che non fosse stata fornita prova di una situazione patrimoniale tale da consentire l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell'art. 5 l. fall. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato: l'accoglimento da parte del giudice tributario di un'impugnazione relativa a un anno d'imposta con conseguente sgravio rilevante; la pendenza di ulteriori impugnazioni per altri anni; l'assenza di provvedimenti di sospensione dovuta ai tempi della pandemia; l'erronea considerazione come incontestato di un credito di € 186.157,14, in realtà impugnato; nonché, sullo stato di insolvenza, la domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e il regolare pagamento delle rate, che secondo la ricorrente avrebbero dimostrato la capacità della società di far fronte alle obbligazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la censura, nella parte relativa al credito erariale e alla legittimazione del creditore istante, non introduceva una vera violazione di legge ma contestava un apprezzamento di fatto del giudice di merito; inoltre, la doglianza di omesso esame non rispettava gli oneri di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui emerge, del momento processuale in cui sarebbe stato discusso e della sua decisività. Quanto alla seconda parte del motivo, relativa allo stato di insolvenza, la Corte ha evidenziato che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il rigetto non sulla sola incapacità di pagare i debiti, ma soprattutto sulla mancata prova, da parte della società in liquidazione, della propria situazione patrimoniale e della capienza dell'attivo rispetto ai debiti sociali. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 l. fall.

    Per la società in liquidazione, l'accertamento dell'insolvenza deve essere condotto verificando se gli elementi attivi del patrimonio consentano l'integrale soddisfacimento dei creditori; ai fini della legittimazione dell'istante non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale.

  • art. 6 l. fall.

    La dichiarazione di fallimento può essere chiesta da uno o più creditori senza che il credito sia già definitivamente accertato o assistito da titolo esecutivo, essendo sufficiente la verifica incidentale della legittimazione dell'istante.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo deve essere dedotto con specifica indicazione del fatto storico e del dato da cui risulta.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare e indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti per il fatto storico dedotto come omesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione del creditore che chiede il fallimento non è necessario un definitivo accertamento del credito: è sufficiente un accertamento incidentale del giudice limitato a verificare, in quella sede, l'esistenza del credito e la legittimazione dell'istante.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo in cassazione è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non è sufficiente una critica generica alla valutazione delle prove.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sorreggerla, la censura che non colpisce specificamente tutte le rationes rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse o per mancato confronto con la decisione impugnata.
  • Per la società in liquidazione, lo stato di insolvenza non va apprezzato in termini meramente soggettivi di impossibilità di pagare, ma in relazione alla capienza dell'attivo sociale rispetto all'integrale soddisfacimento dei creditori; incombe sulla società che contesta il fallimento la prova della propria situazione patrimoniale rilevante.
  • Non è idoneo a superare la declaratoria di fallimento il mero richiamo a iniziative deflattive o agevolative, se non accompagnato da una specifica dimostrazione della reale consistenza patrimoniale e della effettiva capacità di soddisfare integralmente i creditori.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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