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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02998/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento dei contributi relativi all'attività svolta, tra agosto 2005 e luglio 2009, da un soggetto formalmente assunto dalla Provincia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa quale responsabile dell'Ufficio Stampa. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado e confermato il decreto, qualificando la prestazione come lavoro subordinato di natura giornalistica, sulla base di deposizioni testimoniali e del contratto, ritenendo che il lavoratore fosse stabilmente inserito nella struttura provinciale e sottoposto a direttive e controllo degli organi politici e amministrativi. Con il ricorso per cassazione la Provincia ha dedotto: (1) violazione della l. n. 150/2000, art. 9, comma 2, e del d.lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6, sostenendo che l'attività era quella di responsabile dell'Ufficio Stampa/portavoce e non giornalistica, e che mancava la subordinazione; (2) violazione delle norme sul pubblico impiego locale e degli artt. 112 e 116 c.p.c., censurando la lettura delle testimonianze; (3) violazione delle norme sulla contribuzione previdenziale dei giornalisti, per l'erronea qualificazione dell'attività come giornalistica; (4) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 132 c.p.c., assumendo che l'ente non avesse provato i caratteri della subordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'addetto all'Ufficio Stampa disciplinato dalla l. n. 150/2000 svolge attività di natura giornalistica, con conseguente iscrizione all'INPGI. Ha dichiarato gli altri motivi inammissibili perché, pur formalmente rubricati come violazioni di legge, in realtà miravano a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'appello: tali censure non sono veicolabili come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma solo, nei limiti propri, come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre non veniva dedotto un fatto storico decisivo omesso dalla sentenza, ma soltanto una diversa lettura delle risultanze istruttorie. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 150/2000, art. 9, comma 2

    L'addetto all'Ufficio Stampa disciplinato dalla legge svolge attività di natura giornalistica, con conseguente iscrizione all'INPGI.

  • D.Lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la possibilità di qualificare il rapporto come subordinato; la Corte non accoglie la censura.

  • D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107, 48 e 50

    Richiamati dalla ricorrente per censurare la ricostruzione del rapporto e i poteri degli organi dell'ente, senza esito favorevole.

  • Art. 112 c.p.c.

    La sua violazione è invocata per contestare la lettura delle prove, ma la censura è ritenuta inammissibile perché attiene alla ricostruzione del fatto.

  • Art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la doglianza è inammissibile se mira solo a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • Art. 2697 c.c.

    La dedotta violazione dell'onere della prova è respinta perché la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e non la regola di ripartizione dell'onere probatorio.

  • Art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la doglianza è inammissibile se non denuncia un preciso errore di percezione della prova legale.

  • Art. 132 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma senza effettiva deduzione di un vizio di motivazione nei limiti consentiti.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Non è il mezzo per censurare l'errata ricognizione della fattispecie concreta o il cattivo apprezzamento delle prove.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    È il solo parametro per dedurre l'omesso esame di un fatto storico decisivo o il cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova, nei limiti consentiti dalla giurisprudenza citata.

  • Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'addetto all'Ufficio Stampa di un ente pubblico, quando l'attività sia riconducibile alla disciplina della l. n. 150/2000, svolge attività di natura giornalistica e può dar luogo all'obbligo contributivo verso l'ente previdenziale di categoria.
  • La qualificazione formale del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa non è निर्णisiva se il rapporto di fatto presenta gli indici della subordinazione, quali inserimento stabile nell'organizzazione, assoggettamento a direttive e controlli, compenso fisso e limiti contrattuali sulle assenze.
  • La censura di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mera ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice prospettazione di una lettura alternativa delle deposizioni o del contratto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; non quando la parte contesti, in realtà, l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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