Cassazione Penale, Sentenza n. 10360/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omessa notifica del decreto di citazione in appello: il ricorrente sostiene che il decreto di citazione in appello doveva essere notificato presso la residenza (luogo della prima notifica del decreto penale di condanna) e non al difensore, poiché non sarebbe stato adempiuto l'obbligo previsto per la "prima notifica" di cui all'art. 157 cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima la notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia, avendo l'imputato avuto effettiva conoscenza del procedimento (notifica del decreto penale di condanna alla residenza, nomina del difensore, opposizione e giudizio di primo grado) e non avendo dichiarato o eletto domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. La censura del ricorrente, basata sulla diversa applicazione dell'art. 157, comma 1, è stata respinta: la Corte ha interpretato la prima notificazione come riferimento al primo atto che dà avvio al procedimento e non a ogni grado di giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese sostenute dalla parte civile (liquidate in €3.642,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
La norma sulla "prima notificazione all'imputato non detenuto" si riferisce al primo atto che dà avvio al procedimento, imponendo all'imputato l'onere di dichiarare o eleggere domicilio per le notifiche successive; in mancanza, è legittima la notifica al difensore di fiducia.
art. 161 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo dell'imputato di dichiarare o eleggere domicilio per le notifiche; la mancata dichiarazione rende legittime le notifiche effettuate al difensore di fiducia.
art. 337 cod. pen.
Norma incriminatrice oggetto della condanna in primo e secondo grado (offesa a pubblico ufficiale/altre modalità come deducibile dall'atto).
art. 341-bis cod. pen.
Norma incriminatrice oggetto della condanna (rifiuto od omissione di atti d'ufficio o condotta di occlusione, come deducibile dall'atto).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Previsioni eccezionali che hanno consentito il trattamento cartolare del procedimento; rilevanti per la modalità di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La nozione di "prima notificazione" prevista dall'art. 157 cod. proc. pen. riguarda l'atto che dà avvio al procedimento, non ogni primo atto di un nuovo grado di giudizio: pertanto, una volta effettuata la prima notifica valida, l'onere di dichiarare o eleggere domicilio grava sull'imputato per le notifiche successive.
- Se l'imputato ha già ricevuto atti iniziali (es. decreto penale di condanna) e non ha dichiarato/eletto domicilio, è legittimo notificare gli atti successivi (anche la citazione in appello) al difensore di fiducia, purché sussista un rapporto fiduciario concreto e la nomina del difensore sia documentata.
- Per impugnare con successo una notifica al difensore è necessario provare l'assenza di effettiva conoscenza del procedimento o l'esistenza di una valida dichiarazione/elevazione di domicilio che sia stata ignorata; semplici deduzioni non documentate non sono sufficienti.
- È buona prassi, per evitare problemi di notifica, dichiarare o eleggere domicilio subito dopo la ricezione della prima notifica o al momento della nomina del difensore, e conservare documentazione probatoria di tale dichiarazione.
- La mancata contestazione tempestiva e documentata della correttezza della notifica può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese a carico del ricorrente.
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