Cassazione Penale, Sentenza n. 19453/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame articolando tre motivi: 1) vizio per presunto giudicato cautelare e richiesta di retrodatazione della misura ai sensi dell'art. 297 c.p.p., sostenendo che precedenti misure nel procedimento "Valle dell'Esaro" coprivano gli stessi fatti contestati nel procedimento "Reset"; 2) insufficienza degli indizi in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p., con particolare riferimento all'assenza dell'elemento della affectio societatis e alla scarsa attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Presta, ritenute contraddette da altri elementi probatori; 3) mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e della possibilità di misure meno afflittive, atteso il lungo allontanamento dall'area (dal 2017) e la piena osservanza della precedente misura sostitutiva (arresti domiciliari).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato (infondati) il primo motivo, ritenendo che gli elementi indiziari decisivi a supporto della seconda misura (in particolare le dichiarazioni del collaboratore Presta rese tra gennaio e maggio 2021) non erano desumibili negli atti alla base della prima richiesta cautelare, per cui non è applicabile la retrodatazione ai sensi dell'art. 297 c.p.p. Ha altresì respinto (infondato) il secondo motivo, ritenendo che sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di Antonucci in relazione alla partecipazione alla cosca Presta, desumibili dalle dichiarazioni del collaboratore e dalle intercettazioni. Ha invece accolto (fondato) il terzo motivo: la motivazione del Tribunale del riesame circa le esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere non è risultata adeguata, soprattutto alla luce del significativo intervallo temporale, dell'allontanamento dall'area e della buona condotta durante la precedente misura sostitutiva. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura e ha rinviato al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio su tali aspetti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma utilizzata per l'addebito di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che sussistano gravi indizi di partecipazione all'associazione per le evidenze emerse (dichiarazioni del collaboratore e intercettazioni)
art. 74 T.U. stupefacenti
Richiamata in relazione alla contestazione relativa ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il giudice ha valutato che tale contestazione non sia sovrapponibile in modo tale da comportare automaticamente retrodatazione della decorrenza della seconda misura
art. 297 cod. proc. pen.
Dispositivo evocato dal ricorrente per chiedere la retrodatazione della misura cautelare; la Corte ha chiarito che la retrodatazione richiede che gli elementi indiziari della successiva misura fossero desumibili, in termini probatori, dagli atti pertinenti alla prima misura, non la mera conoscibilità storica dei fatti
art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato)
Richiamato il principio della presunzione relativa delle esigenze cautelari per taluni reati associativi; la Corte però conferma l'obbligo di motivare specificamente l'attualità delle esigenze cautelari quando vi è un significativo lasso di tempo
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018 - Rumbo; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 - Di Biase; Sez. 6, n. 11807 dell'11/02/2013 - Paladini; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021 - Scozzafava)
La nozione di anteriore "desumibilità" richiede un compendio documentale o dichiarativo che consenta un meditato apprezzamento prognostico; obbligo di motivare la rilevanza del tempo trascorso sull'attualità delle esigenze cautelari
La Corte ha applicato questi principi per escludere la retrodatazione e per ribadire l'obbligo di motivazione specifica sull'attualità delle esigenze cautelari quando è trascorso tempo tra i fatti e la misura
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza di una misura cautelare (art. 297 c.p.p.) richiede che gli elementi indiziari della successiva misura fossero effettivamente desumibili, in termini probatori, dagli atti relativi alla precedente richiesta: la mera conoscenza storica dei fatti non è sufficiente
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire elemento nuovo e decisivo per adottare o confermare una misura cautelare, purché vi sia un apprezzamento complessivo e, se possibile, riscontri probatori (es. intercettazioni)
- Per i reati associativi aggravati (art. 416-bis) opera una presunzione relativa circa l'essenzialità delle esigenze cautelari, ma il giudice è sempre tenuto a motivare l'attualità del pericolo di reiterazione o di fuga, specialmente quando intercorre un considerevole lasso di tempo tra i fatti contestati e l'emissione della misura
- Il lungo allontanamento dal territorio, la cessazione di condotte criminose e la piena osservanza di una misura sostitutiva sono elementi che possono incidere sull'idoneità della custodia in carcere e impongono una valutazione motivata sulla possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico)
- Se la motivazione relativa alle esigenze cautelari è insufficiente, la Corte può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo giudizio limitato a quel profilo, senza rimettere in discussione gli altri accertamenti sostanziali se adeguatamente motivati
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