Cassazione Penale, Sentenza n. 14485/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata comunicazione dell'udienza di rinvio e vizio di assistenza difensiva (artt. 178, comma 1, lett. c) e 420-ter c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato, con censura del richiamo alle motivazioni del primo grado senza un esame delle doglianze di appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con contestazione dell'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il consolidato orientamento secondo cui, se l'udienza è rinviata a data fissa e il difensore sostituto è presente, la lettura dell'ordinanza di rinvio surroga l'avviso al difensore originario; inoltre la rinuncia del detenuto a comparire vale anche per le udienze successive fissate a seguito di rinvio a data fissa fino a revoca della volontà di non essere tradotto. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte d'appello ha esaminato e argomentato sui motivi di appello relativi alle fonti di prova. Il terzo motivo è stato considerato non consentito o manifestamente infondato: la contestazione della recidiva non era stata sollevata in appello e il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato. È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La richiesta di liquidazione delle spese in favore delle parti civili per il grado di legittimità è stata respinta perché le parti civili non hanno fornito un contributo specifico in cassazione al contrasto dei motivi di impugnazione.
Norme richiamate
riguarda le nullità e la loro rilevabilità; richiamata in relazione alla presunta nullità per mancata comunicazione dell'udienza di rinvio
norma sul processo in assenza; richiamata in connessione alla presunta carenza di assistenza difensiva
prevede la possibilità di sostituzione del difensore impedito; la presenza del difensore sostituto e la lettura dell'ordinanza di rinvio surrogano l'avviso al difensore originario
disciplina il rito camerale non partecipato; citato in relazione alla trattazione del ricorso in Cassazione
connesso all'art. 611 c.p.p. per la disciplina del procedimento camera di consiglio non partecipato richiamato nella motivazione sulle spese processuali in Cassazione
prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Se un difensore ottiene il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento e l'udienza è fissata a data certa, la lettura dell'ordinanza in presenza del difensore sostituto surroga l'avviso al difensore originario: quindi l'assenza di una successiva notifica non comporta necessariamente nullità.
- La rinuncia del detenuto a comparire a un'udienza vale anche per le udienze successive fissate per rinvio a data fissa, salvo che il detenuto manifesti espressamente la volontà di essere tradotto.
- In Cassazione le censure generiche di vizio di motivazione prive di specificazione dei punti di doglianza sono normalmente inammissibili o rigettate: è necessario indicare con precisione quali ragionamenti del giudice di merito siano illogici o omissivi.
- Questioni di fatto e di merito valutate congruamente dal giudice di merito (es. valutazione delle fonti di prova) sono difficilmente rivedibili in Cassazione salvo vizio di diritto o manifesta contraddittorietà nella motivazione.
- La mancata deduzione della recidiva o di altri profili sanzionatori nel grado di appello impedisce di solito la loro rinnovazione con successo in Cassazione; inoltre il rifiuto delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi.
- Per ottenere la condanna al rimborso delle spese di Cassazione in favore delle parti civili è necessario che queste abbiano svolto in Cassazione un'attività specifica volta a contrastare i motivi di impugnazione; la sola richiesta generica di rigetto non è sufficiente.
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