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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14485/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata comunicazione dell'udienza di rinvio e vizio di assistenza difensiva (artt. 178, comma 1, lett. c) e 420-ter c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato, con censura del richiamo alle motivazioni del primo grado senza un esame delle doglianze di appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con contestazione dell'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il consolidato orientamento secondo cui, se l'udienza è rinviata a data fissa e il difensore sostituto è presente, la lettura dell'ordinanza di rinvio surroga l'avviso al difensore originario; inoltre la rinuncia del detenuto a comparire vale anche per le udienze successive fissate a seguito di rinvio a data fissa fino a revoca della volontà di non essere tradotto. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte d'appello ha esaminato e argomentato sui motivi di appello relativi alle fonti di prova. Il terzo motivo è stato considerato non consentito o manifestamente infondato: la contestazione della recidiva non era stata sollevata in appello e il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato. È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La richiesta di liquidazione delle spese in favore delle parti civili per il grado di legittimità è stata respinta perché le parti civili non hanno fornito un contributo specifico in cassazione al contrasto dei motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    riguarda le nullità e la loro rilevabilità; richiamata in relazione alla presunta nullità per mancata comunicazione dell'udienza di rinvio

  • art. 420-ter c.p.p.

    norma sul processo in assenza; richiamata in connessione alla presunta carenza di assistenza difensiva

  • art. 97 c.p.p.

    prevede la possibilità di sostituzione del difensore impedito; la presenza del difensore sostituto e la lettura dell'ordinanza di rinvio surrogano l'avviso al difensore originario

  • art. 611 c.p.p.

    disciplina il rito camerale non partecipato; citato in relazione alla trattazione del ricorso in Cassazione

  • art. 610 c.p.p.

    connesso all'art. 611 c.p.p. per la disciplina del procedimento camera di consiglio non partecipato richiamato nella motivazione sulle spese processuali in Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Se un difensore ottiene il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento e l'udienza è fissata a data certa, la lettura dell'ordinanza in presenza del difensore sostituto surroga l'avviso al difensore originario: quindi l'assenza di una successiva notifica non comporta necessariamente nullità.
  • La rinuncia del detenuto a comparire a un'udienza vale anche per le udienze successive fissate per rinvio a data fissa, salvo che il detenuto manifesti espressamente la volontà di essere tradotto.
  • In Cassazione le censure generiche di vizio di motivazione prive di specificazione dei punti di doglianza sono normalmente inammissibili o rigettate: è necessario indicare con precisione quali ragionamenti del giudice di merito siano illogici o omissivi.
  • Questioni di fatto e di merito valutate congruamente dal giudice di merito (es. valutazione delle fonti di prova) sono difficilmente rivedibili in Cassazione salvo vizio di diritto o manifesta contraddittorietà nella motivazione.
  • La mancata deduzione della recidiva o di altri profili sanzionatori nel grado di appello impedisce di solito la loro rinnovazione con successo in Cassazione; inoltre il rifiuto delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi.
  • Per ottenere la condanna al rimborso delle spese di Cassazione in favore delle parti civili è necessario che queste abbiano svolto in Cassazione un'attività specifica volta a contrastare i motivi di impugnazione; la sola richiesta generica di rigetto non è sufficiente.

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