Cassazione Penale, Sentenza n. 35921/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del 07/12/2020 che confermava la condanna di primo grado per plurimi fatti di ricettazione e reati connessi. Le censure principali erano: 1) violazioni processuali per uso di dichiarazioni rese davanti a diverso collegio e per violazione degli artt. 521 e 526 c.p.p.; 2) inutilizzabilità e formazione di una prova atipica relativa al confronto, in camera di consiglio, tra la presunta lettera originale di BancoPosta e un foglio A4, in violazione degli artt. 187 e 189 c.p.p.; 3) insufficiente prova dell'originalità delle lettere e quindi dell'avvenuto possesso/ricettazione; 4) carenza di prova dell'identificazione di Simonetti Giuseppe; 5) vizio di motivazione e mancata prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; 6) richiesta, in via subordinata, di declaratoria di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, aspecificità e per riproposizione pedissequa dei motivi già valutati dalla Corte d'appello. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente risposto ai motivi di gravame: ha spiegato che il tribunale ha esaminato il corpo del reato disponibile, compiendo una verifica fisica del documento e non assumendo una prova in camera di consiglio; ha motivato la non utilizzazione decisiva delle dichiarazioni rese davanti a diverso collegio; ha dato conto delle risultanze probatorie circa il furto delle lettere BancoPosta e dell'identificazione degli imputati tramite comparazioni fotografiche e altri documenti; ha motivato il rifiuto della prevalenza delle attenuanti generiche per inserimento in contesti criminali. Per tali ragioni la Cassazione ha respinto i ricorsi come inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ciascuno.
Norme richiamate
decreto-legge n. 137/2020, art. 23 comma 8
richiamato per le modalità della trattazione in udienza e per la gestione del procedimento di trattazione; la Corte ha proceduto all'esame ai sensi della norma citata
codice di procedura penale, art. 521
armonizzato nel contesto delle doglianze sulla valutazione e utilizzazione delle dichiarazioni testimoniali; Corte ha ritenuto lecita la valutazione compiuta in giudizio di merito
codice di procedura penale, art. 526
richiamato in tema di rilevanza delle dichiarazioni e della loro utilizzazione; non è stata ravvisata violazione che comporti inammissibilità
codice di procedura penale, art. 187
invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi di prova atipica acquisita senza contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non si sia trattato di assunzione di prova in camera di consiglio ma di verifica del corpo del reato disponibile
codice di procedura penale, art. 189
richiamato nella contestazione circa le modalità di assunzione della prova; la Cassazione ha confermato la fondatezza della motivazione della Corte di appello sulla natura dell'operazione compiuta
codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. c
richiesto per l'esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto i ricorsi aspecifici e non conformi ai requisiti richiesti
codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c
utilizzato per il vizio di aspecificità dei motivi: la mancata correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e le argomentazioni della sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile
codice di procedura penale, art. 616
norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
codice penale, art. 62-bis
riferito alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha motivato il rifiuto della prevalenza in presenza di condotte complesse e dell'inserimento in ambienti criminali
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso riproporre pedissequamente i motivi già valutati e respinti in appello: il ricorso deve specificamente criticare la motivazione della decisione impugnata e indicare violazioni di legge o vizi logico-formali; altrimenti è inammissibile per aspecificità
- La verifica fisica di un corpo del reato materialmente disponibile in dibattimento non equivale necessariamente a 'assunzione di prova in camera di consiglio'; la valutazione della modalità concreta compiuta dai giudici di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'insindacabilità valutativa stabilita dalla giurisprudenza
- La contestazione di utilizzabilità di dichiarazioni rese davanti a diverso collegio richiede che si dimostri in modo puntuale come tali dichiarazioni abbiano realmente influito sulla decisione e in che modo sia stata violata la garanzia del contraddittorio
- La domanda di declaratoria di prescrizione o altra causa di non punibilità può risultare improcedibile se il ricorso di cassazione è dichiarato inammissibile per cause originarie, perché la sentenza impugnata passa in cosa giudicata
- Le questioni di fatto relative alla valutazione della prova e della credibilità dei testimoni sono difficilmente sindacabili in cassazione; per ottenere accoglimento occorre dimostrare vizi di motivazione, incongruenze logiche manifeste o violazioni normative
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