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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35921/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del 07/12/2020 che confermava la condanna di primo grado per plurimi fatti di ricettazione e reati connessi. Le censure principali erano: 1) violazioni processuali per uso di dichiarazioni rese davanti a diverso collegio e per violazione degli artt. 521 e 526 c.p.p.; 2) inutilizzabilità e formazione di una prova atipica relativa al confronto, in camera di consiglio, tra la presunta lettera originale di BancoPosta e un foglio A4, in violazione degli artt. 187 e 189 c.p.p.; 3) insufficiente prova dell'originalità delle lettere e quindi dell'avvenuto possesso/ricettazione; 4) carenza di prova dell'identificazione di Simonetti Giuseppe; 5) vizio di motivazione e mancata prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; 6) richiesta, in via subordinata, di declaratoria di estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, aspecificità e per riproposizione pedissequa dei motivi già valutati dalla Corte d'appello. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente risposto ai motivi di gravame: ha spiegato che il tribunale ha esaminato il corpo del reato disponibile, compiendo una verifica fisica del documento e non assumendo una prova in camera di consiglio; ha motivato la non utilizzazione decisiva delle dichiarazioni rese davanti a diverso collegio; ha dato conto delle risultanze probatorie circa il furto delle lettere BancoPosta e dell'identificazione degli imputati tramite comparazioni fotografiche e altri documenti; ha motivato il rifiuto della prevalenza delle attenuanti generiche per inserimento in contesti criminali. Per tali ragioni la Cassazione ha respinto i ricorsi come inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ciascuno.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 23 comma 8

    richiamato per le modalità della trattazione in udienza e per la gestione del procedimento di trattazione; la Corte ha proceduto all'esame ai sensi della norma citata

  • codice di procedura penale, art. 521

    armonizzato nel contesto delle doglianze sulla valutazione e utilizzazione delle dichiarazioni testimoniali; Corte ha ritenuto lecita la valutazione compiuta in giudizio di merito

  • codice di procedura penale, art. 526

    richiamato in tema di rilevanza delle dichiarazioni e della loro utilizzazione; non è stata ravvisata violazione che comporti inammissibilità

  • codice di procedura penale, art. 187

    invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi di prova atipica acquisita senza contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non si sia trattato di assunzione di prova in camera di consiglio ma di verifica del corpo del reato disponibile

  • codice di procedura penale, art. 189

    richiamato nella contestazione circa le modalità di assunzione della prova; la Cassazione ha confermato la fondatezza della motivazione della Corte di appello sulla natura dell'operazione compiuta

  • codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. c

    richiesto per l'esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto i ricorsi aspecifici e non conformi ai requisiti richiesti

  • codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c

    utilizzato per il vizio di aspecificità dei motivi: la mancata correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e le argomentazioni della sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile

  • codice di procedura penale, art. 616

    norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi

  • codice penale, art. 62-bis

    riferito alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha motivato il rifiuto della prevalenza in presenza di condotte complesse e dell'inserimento in ambienti criminali

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso riproporre pedissequamente i motivi già valutati e respinti in appello: il ricorso deve specificamente criticare la motivazione della decisione impugnata e indicare violazioni di legge o vizi logico-formali; altrimenti è inammissibile per aspecificità
  • La verifica fisica di un corpo del reato materialmente disponibile in dibattimento non equivale necessariamente a 'assunzione di prova in camera di consiglio'; la valutazione della modalità concreta compiuta dai giudici di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'insindacabilità valutativa stabilita dalla giurisprudenza
  • La contestazione di utilizzabilità di dichiarazioni rese davanti a diverso collegio richiede che si dimostri in modo puntuale come tali dichiarazioni abbiano realmente influito sulla decisione e in che modo sia stata violata la garanzia del contraddittorio
  • La domanda di declaratoria di prescrizione o altra causa di non punibilità può risultare improcedibile se il ricorso di cassazione è dichiarato inammissibile per cause originarie, perché la sentenza impugnata passa in cosa giudicata
  • Le questioni di fatto relative alla valutazione della prova e della credibilità dei testimoni sono difficilmente sindacabili in cassazione; per ottenere accoglimento occorre dimostrare vizi di motivazione, incongruenze logiche manifeste o violazioni normative

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