Sentenza n. 2020/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 202/2023, depositata e resa pubblica il 6 luglio 2023, Sez. Lavoro, r.g. 177/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 7 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 8 luglio 2025 (carta docente);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 202/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. n. 107/2015, il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero all’adozione degli atti necessari. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 7 maggio 2025, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza che risultasse adempiuto l’obbligo. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente. Il Collegio ha precisato che l’ordine vale salvo che l’Amministrazione abbia già adempiuto, circostanza non risultante con certezza, non essendo stato possibile riferire con sicurezza un ordine di pagamento depositato dal Ministero il 17 novembre 2025 alla sentenza da eseguire. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica della decisione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per assicurare l’attuazione del giudicato.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
Le disposizioni sono state disapplicate dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione, con riconoscimento del diritto del docente al beneficio annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali [...] entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali.
- In presenza di un giudicato che impone all’amministrazione l’adozione di atti necessari al riconoscimento di un beneficio, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e ordinare l’esecuzione concreta della pronuncia secondo il suo contenuto conformativo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di utilizzare gli strumenti contabili previsti dall’ordinamento, incluso il pagamento in conto sospeso, quando l’assenza o l’insufficienza di fondi ordinari impedisca l’esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un giudicato.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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