Sentenza n. 229/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 23 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 23 aprile 2025 una domanda di riconoscimento, ai fini dell’insegnamento sul sostegno, del titolo di specializzazione conseguito in Spagna. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza adottare, secondo quanto risulta dagli atti, alcun provvedimento espresso né formulare richieste di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine di conclusione senza pronuncia dell’amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e informarne l’interessata, più tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a pronunciarsi con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e dell’assenza di provvedimento, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ... l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita ... Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali deve concludersi, in assenza di richieste di integrazione, entro tre mesi dalla documentazione completa; il termine complessivo può arrivare a quattro mesi considerando i trenta giorni per la verifica della completezza documentale.
direttiva 2005/36/CE
Costituisce la disciplina eurounitaria attuata dal d.lgs. 206/2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 117 c.p.a.
Il giudice, accertato il silenzio-inadempimento, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza formale, il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento e l’assenza di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi dalla domanda.
- L’accertamento del silenzio-inadempimento impone all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso, senza comportare necessariamente l’obbligo di riconoscere il titolo nel merito.
- Nel dare seguito a una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione deve applicare criteri ragionevoli e proporzionati, conformi ai principi eurounitari sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
- Il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un termine successivo qualora l’amministrazione non ottemperi all’ordine di provvedere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →