Cassazione Civile, Ordinanza n. 06537/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione urbanistica stipulata nel 1996 tra un Comune e una società privata attuatrice, relativa alla realizzazione di un comparto urbanistico e delle connesse opere di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato. In seguito le parti avevano sottoscritto un accordo quadro del 2013 volto a ottenere una variante del piano, ma tale variante non era ancora stata approvata. Il Comune aveva poi escusso una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione del 1996, assumendo l’inadempimento della società per mancato completamento delle opere di urbanizzazione. La società aveva allora agito davanti al TAR per l’annullamento di un provvedimento comunale e per l’accertamento negativo del diritto del Comune di escutere la polizza; il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione su tale domanda, ma il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello incidentale della società, aveva ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., sostenendo che la domanda sull’escussione della fideiussione apparteneva alla giurisdizione ordinaria perché riguardava un rapporto di garanzia autonomo e privatistico, distinto dal rapporto urbanistico. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per il divieto di ricorso immediato avverso sentenze non definitive, ma la Corte ha escluso l’operatività di tale regola nei ricorsi per motivi di giurisdizione contro sentenze del Consiglio di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo del Comune, ha cassato la decisione del Consiglio di Stato nella parte in cui aveva affermato la giurisdizione amministrativa e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento negativo del diritto del Comune di escutere la polizza fideiussoria. Ha inoltre rilevato che la pretesa del Comune si collocava in un rapporto di garanzia autonomo, di natura privatistica, non connesso all’esercizio di poteri pubblici. Le spese sono state rimesse alla regolazione del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 3
La Corte esclude la sua applicabilità ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze del Consiglio di Stato che abbiano deciso esclusivamente sulla giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 104/2010
La norma sulla giurisdizione esclusiva amministrativa per l'esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo non si estende alla controversia sull'escussione di una fideiussione prestata a garanzia degli obblighi convenzionali, quando la domanda riguarda il rapporto di garanzia autonomo e privatistico.
art. 48 d.lgs. 163/2006
Richiamato solo per distinguere la fattispecie dell'escussione automatica della cauzione provvisoria nell'ambito di una gara, che coinvolge poteri pubblicistici e un procedimento unitario, dalla diversa ipotesi della fideiussione urbanistica.
Massime di principio
- La controversia sull’escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia di obblighi derivanti da una convenzione urbanistica appartiene, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, perché investe un rapporto di garanzia autonomo e di natura privatistica.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo non si estende automaticamente ai rapporti accessori di garanzia, salvo che la lite coinvolga direttamente l’esercizio di poteri pubblici.
- Il collegamento tra accordo urbanistico e fideiussione non basta, da solo, a radicare la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se la controversia attenga alla fase di esercizio di poteri autoritativi oppure a diritti soggettivi nascenti da un rapporto contrattuale di garanzia.
- La regola generale è l’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, sicché la semplice connessione tra rapporti diversi e interdipendenti non consente di spostare la giurisdizione da un giudice all’altro, salvo espressa previsione normativa.
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