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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13487/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un illecito patrimoniale connesso al mancato pagamento di somme dovute alla società Autostrade s.p.a. Il primo motivo denunciava il travisamento della prova e la illogicità della motivazione sulla titolarità del veicolo e sulla mancata risposta ai solleciti di pagamento, sostenendo che i giudici di merito avessero ricostruito erroneamente i fatti. Il secondo motivo contestava il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta dovesse essere valutata come di minima offensività. La parte civile ha depositato memoria e nota spese nel giudizio di legittimità, ma senza svolgere una difesa specifica e persuasiva idonea a giustificare la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale fosse logicamente e giuridicamente adeguata sia quanto all'intestazione del veicolo sia quanto all'inadempimento volontario desunto dai mancati riscontri ai solleciti di pagamento e dalla mancata contestazione. Ha inoltre reputato non consentita la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, poiché il giudice di merito aveva escluso l'istituto valorizzando la pluralità di violazioni dello stesso tipo e il danno patrimoniale arrecato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Quanto alla parte civile, ha escluso la liquidazione delle spese nel giudizio camerale non partecipato, perché la memoria depositata era generica e non offriva un utile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito ne escluda i presupposti valorizzando la pluralità delle violazioni e il danno patrimoniale arrecato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

  • art. 540 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio mediante criteri alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui la censura non si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito, dovendo la motivazione della decisione impugnata presentare solo vizi logici o giuridici effettivi.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile solo se il giudice di merito omette o rende manifestamente illogica la valutazione dei presupposti applicativi; è invece immune da censura quando sia motivato con riferimento alla pluralità delle violazioni e all'entità del danno.
  • Nel giudizio di cassazione celebrato in camera di consiglio non partecipata, la parte civile ottiene la liquidazione delle spese solo se la memoria depositata contiene un effettivo e utile contributo alla decisione, non essendo sufficiente una richiesta generica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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