Sentenza n. 2147/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, comunicazione di revoca del divieto e decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui gli era stato vietato di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 TULPS, erroneità dei presupposti, travisamento, difetto o carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo che il divieto si fondasse esclusivamente sull'ammonimento emesso nei confronti del figlio per maltrattamenti in famiglia e sulla circostanza, ritenuta erronea, che il figlio avesse domicilio presso la sua abitazione. Ha inoltre dedotto irragionevolezza, abnormità e ingiustizia manifesta, lamentando che fatti riferibili a un soggetto diverso fossero stati posti a suo carico in ragione del solo rapporto di parentela, pur essendo egli estraneo agli episodi oggetto dell'ammonimento. Il ricorrente ha prodotto dichiarazioni del figlio, documentazione attestante una diversa residenza o domicilio e ulteriore documentazione diretta a dimostrare che il figlio, da marzo 2025, aveva stabilito il domicilio presso altri familiari.
La decisione
Il TAR ha rigettato sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che, in materia di porto e detenzione di armi, l'Amministrazione disponga di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del destinatario, con un sindacato giudiziale limitato ai profili di congruità e ragionevolezza. Il divieto di detenzione ha natura cautelare e non sanzionatoria: è sufficiente una valutazione prognostica fondata su un ragionevole rischio di abuso, senza necessità di accertare un precedente concreto abuso delle armi o la responsabilità penale del titolare. Nel caso concreto, il figlio del ricorrente era stato destinatario di un ammonimento per violenza domestica, aggressioni fisiche e verbali, minacce gravi e atti persecutori. Il rischio non è stato desunto dal solo rapporto di parentela, ma anche dalla convivenza risultante dal verbale di notifica dell'ammonimento, cui il Collegio ha riconosciuto efficacia di piena prova. La successiva dichiarazione del figlio e i certificati di residenza non sono stati ritenuti idonei a smentire efficacemente tale risultanza, poiché residenza anagrafica e domicilio effettivo possono non coincidere. La documentazione successiva dimostrava, al più, un mutamento del domicilio del figlio da marzo 2025, dopo l'adozione del divieto. Il quadro familiare e la convivenza, valutati congiuntamente alla gravità dei fatti posti a base dell'ammonimento, giustificavano quindi il giudizio prognostico negativo sull'affidabilità e il conseguente divieto di detenzione, dal quale derivava anche la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del soggetto ai fini della detenzione e dell'uso delle armi; il potere può essere esercitato sulla base di una valutazione prognostica del rischio, anche in assenza di un concreto abuso già verificatosi.
art. 699 cod. pen.
È richiamato per evidenziare che la detenzione di armi costituisce un fatto eccezionale rispetto al generale divieto di portare e detenere armi.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
È richiamato quale conferma del carattere eccezionale della detenzione di armi rispetto al generale divieto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria; può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica di un ragionevole rischio di abuso, senza che sia necessario dimostrare un concreto abuso già verificatosi o un accertamento di responsabilità penale.
- Nell'esercizio del potere previsto dall'art. 39 TULPS, l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del detentore di armi, purché la decisione sia sorretta da elementi concreti e rispetti i limiti di congruità, ragionevolezza e adeguatezza.
- La valutazione dell'affidabilità del detentore di armi può riguardare non soltanto la condotta personale del titolare, ma anche il contesto familiare e sociale nel quale le armi sono detenute, quando rapporti di parentela e convivenza facciano ragionevolmente ritenere possibile l'apprensione e l'uso improprio delle armi da parte di un familiare.
- La residenza anagrafica non esclude di per sé l'esistenza di un domicilio effettivo presso un diverso indirizzo; pertanto, certificati di residenza e dichiarazioni successive non sono necessariamente idonei a smentire le risultanze di un verbale di notifica dal quale emerga la convivenza o il domicilio effettivo, soprattutto quando il mutamento della situazione sia successivo all'adozione del provvedimento.
- La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è conseguenza coerente del divieto di detenzione di armi quando quest'ultimo sia legittimamente fondato su un giudizio prognostico negativo circa l'affidabilità dell'interessato.
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