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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 2872 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRAP - professionista - partecipazione in società - mansioni tipiche del professionista - non rileva - utilizzo attrezzature della società - onere della prova - incombe all'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Ufficio aveva ritenuto che la partecipazione del geometra, nella misura del 15%, a una società di ingegneria, operante in attività riconducibili alle mansioni tipiche del professionista, fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. Il contribuente contestava tale presunzione, sostenendo che la mera partecipazione societaria e la direzione dei lavori nei cantieri non provavano l’utilizzo, da parte sua, di beni, strutture o attrezzature della società.

La decisione

La Commissione ha accolto la posizione del contribuente, ritenendo insufficiente la sola partecipazione societaria, anche se riferita a un’attività analoga a quella professionale esercitata individualmente. Ha stabilito che spettava all’Ufficio provare concretamente che il professionista utilizzasse, anche solo parzialmente, le attrezzature o la struttura organizzativa della società e che svolgesse attività ulteriori rispetto alla semplice direzione dei lavori. Il diniego di rimborso IRAP non è quindi risultato adeguatamente motivato e provato.

Norme richiamate

  • IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione

    L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività è svolta con un’autonoma organizzazione, ossia mediante una struttura organizzativa propria, ulteriore rispetto al mero apporto personale del lavoratore autonomo.

  • Onere della prova

    Quando l’Amministrazione nega il rimborso sostenendo l’esistenza di un’autonoma organizzazione, deve dimostrare concretamente i fatti posti a fondamento della pretesa. La mera partecipazione a una società non costituisce, da sola, prova sufficiente dell’utilizzo della struttura societaria da parte del professionista.

Massime di principio

  • La mera partecipazione, anche minoritaria, a una società che svolge attività simili a quella professionale individuale non dimostra automaticamente l’assoggettamento a IRAP.
  • L’attività societaria deve essere distinta dall’attività personale del professionista: occorre provare che il professionista utilizzi effettivamente personale, beni, attrezzature o servizi della società nello svolgimento della propria attività.
  • La somiglianza tra l’oggetto sociale e le mansioni professionali non è sufficiente, da sola, a fondare il diniego del rimborso.
  • L’Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta dell’autonoma organizzazione e non può basarsi su presunzioni generiche fondate esclusivamente sulla partecipazione societaria.
  • La semplice direzione dei lavori o lo svolgimento delle mansioni tipiche della professione non implica necessariamente l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma rilevante ai fini IRAP.

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