Cassazione Penale, Sentenza n. 7281/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta nullità processuale: il ricorrente deduce che il GUP del tribunale di Macerata non avrebbe disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza preliminare in favore del suo difensore, il quale avrebbe la residenza a Tolentino — comune ricompreso nella prima fascia del "cratere sismico" ai sensi dell'art. 49 L. 229/2016 — con conseguente violazione della sospensione processuale dei termini prevista dalla normativa post-sisma (art. 49 commi 9-bis e 9-ter L. 229/2016). Il ricorrente ha prodotto il certificato di residenza del difensore solo in Cassazione e ha invocato i vizi ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo il mandato difensivo stato conferito prima del 24/08/2016 (data rilevante per l'applicazione delle sospensioni ex art. 49 L.229/2016), dagli atti non risultava la residenza del difensore a Tolentino nei precedenti gradi. La Corte ha escluso la possibilità di produrre in Cassazione documentazione nuova attinente al merito (il certificato di residenza depositato solo in questa sede), richiamando la giurisprudenza che limita l'acquisizione di nuovi atti in sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 10
Riferita alla natura dei reati fiscali contestati (che in riferimento all'annualità 2010-2011 sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla corte d'appello); utilizzata per contestualizzare la decisione di merito sulla estinzione del reato per prescrizione.
L. 229/2016, art. 49 commi 9-bis e 9-ter
Norma che dispone sospensioni procedurali e il rinvio d'ufficio per i difensori residenti nei territori danneggiati dal sisma 2016; il ricorrente ha invocato tale disciplina per asserita nullità del procedimento a causa del mancato rinvio, ma la Corte ha ritenuto che la prova della residenza non risultasse dagli atti dei giudici di merito.
Cod. proc. pen., art. 420
Richiamato in riferimento al tema del rinvio e delle formalità dell'udienza preliminare; la censura del ricorrente verteva sul mancato rinvio previsto dalla normativa emergenziale e connesso all'art. 420 c.p.p.
Cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e violazione di norme processuali ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per la produzione tardiva di documenti e per l'impossibilità di riesaminare fatti non allegati nei gradi di merito.
Cod. proc. pen., art. 616
Norma invocata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento ai sensi di tale disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione alla Cassa delle Ammende: la Corte ha applicato una misura equitativa pari a €3.000,00 ritenendo assente la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 42052/2019; Sez. 3 n. 27417/2014)
Principio richiamato sul divieto, in Cassazione, di introdurre nuovi documenti attinenti al merito già non esaminati dai giudici di merito e sul limitato ruolo della Corte di cassazione quale giudice della motivazione e della legalità.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile introdurre nuovi documenti attinenti al merito che non siano stati prodotti nei precedenti gradi, salvo rare eccezioni (ius superveniens, cause estintive o norme più favorevoli); pertanto le prove rilevanti dovrebbero essere depositate già in istruttoria o in primo/secondo grado.
- Per beneficiare delle sospensioni procedurali o del rinvio d'ufficio previsti da norme speciali (es. art. 49 L.229/2016) è necessario che i presupposti (es. residenza del difensore nel territorio interessato) risultino dagli atti dei giudici di merito o siano stati tempestivamente prodotti; l'acquisizione tardiva non è efficace in sede di legittimità.
- La Corte di cassazione svolge un controllo sulla motivazione e sulla corretta applicazione del diritto, non un riesame dei fatti; le doglianze basate su elementi documentali nuovi rischiano l'inammissibilità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle Ammende, salvo che l'inammissibilità sia dovuta a colpa grave.
- La data di conferimento del mandato difensivo può essere rilevante per individuare l'ambito temporale di applicazione di norme emergenziali o sospensive: è importante dimostrare nei gradi di merito la tempestività e la rilevanza del mandato rispetto alle scadenze normative.
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