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Sentenza

Sentenza n. 1724/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari - della valutazione, pari a 20,75/30 punti, della prova scritta del ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova; - dei quesiti n. 2, 9 e 23 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a); - dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); - di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente; per l’accertamento - del diritto del ricorrente all’attribuzione di 3 punti, in aggiunta ai 20,75 già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnati; - del diritto del ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a).

Giustizia amministrativa202515779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione di 20,75/30 nella prova scritta e conseguente esclusione dal concorso, nonché i quesiti nn. 2, 9 e 23 e gli atti di predisposizione dei questionari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, risultato non idoneo avendo conseguito 20,75/30 punti a fronte della soglia minima di 21/30, ha impugnato la valutazione della prova e l'esclusione dalla procedura, chiedendo l'attribuzione di ulteriori tre punti e la riammissione al concorso. Ha contestato tre quesiti a risposta multipla. Quanto al quesito n. 2, relativo al lavoro da remoto secondo il CCNL Funzioni centrali 2022-2024, ha sostenuto che fosse corretta la risposta secondo cui i dispositivi tecnologici potevano essere messi a disposizione dall'amministrazione oppure essere di proprietà del dipendente. Quanto al quesito n. 9, concernente il file non elaborabile da un OCR, ha dedotto che anche un documento Word potesse essere elaborato dal software e che, pertanto, nessuna risposta fosse corretta. Quanto al quesito n. 23, relativo ai soggetti legittimati a promuovere direttamente davanti alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 127 Cost., ha sostenuto che la formulazione utilizzata fosse priva di fondamento normativo e ambigua. In via generale ha censurato l'irragionevolezza, l'ambiguità e l'erroneità dei quesiti e delle risposte indicate dall'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha deciso la controversia con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ricordato che l'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti concorsuali e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è possibile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, oppure di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta individuata, adeguatamente provata o almeno assistita da un principio di prova. Ha tuttavia precisato che le domande a risposta multipla devono essere chiare, complete e non ambigue, poiché l'amministrazione non può costringere il candidato a scegliere la risposta meramente meno errata, in violazione della riserva di scienza. Applicando tali criteri, il Collegio ha richiamato precedenti conformi della stessa Sezione. Per il quesito n. 2 ha ritenuto corretta la risposta dell'amministrazione perché riproduceva testualmente l'art. 15, comma 2, del CCNL, mentre la soluzione proposta dal candidato richiedeva un'interpretazione articolata e analogica di fonti ulteriori rispetto all'oggetto della domanda. Per il quesito n. 9 ha escluso l'ambiguità: l'OCR converte immagini, documenti scansionati o PDF in testo digitale modificabile, mentre non è destinato alla conversione di un documento Word, già editabile, salvo l'eventuale estrazione di testo da immagini in esso contenute. Per il quesito n. 23 ha ritenuto che l'espressione "questione sulla costituzionalità", pur non coincidendo letteralmente con quella dell'art. 127 Cost., fosse chiaramente riferibile al giudizio di costituzionalità in via principale e non fosse idonea a disorientare il candidato; la risposta scelta dal ricorrente era comunque palesemente errata. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata dopo aver verificato il decorso dei termini, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • art. 15, comma 2, CCNL comparto Funzioni centrali 2022-2024

    Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione (...)

    La disposizione è stata ritenuta testualmente riprodotta nel quesito n. 2 e idonea a fondare la risposta indicata come corretta dall'amministrazione.

  • art. 127 Cost.

    questione di legittimità costituzionale

    La disposizione individua il giudizio di costituzionalità in via principale promosso da Regioni e Governo; l'utilizzo dell'espressione "questione sulla costituzionalità" nel quesito n. 23 è stato ritenuto chiaramente riferibile a tale giudizio e non ambiguo.

  • art. 74, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la norma quale base per il riferimento a precedenti conformi nella sentenza semplificata.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la norma insieme all'art. 74 c.p.a. per motivare il richiamo alle precedenti sentenze della Sezione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali l'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità tecnica nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il giudice amministrativo può sindacare tali scelte solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta individuata sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, sulla base di una prova o almeno di un principio di prova.
  • Nei questionari a risposta multipla le domande devono essere formulate in modo chiaro, completo e non ambiguo: l'amministrazione non può predisporre quesiti che impongano al candidato di scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • È legittima la risposta concorsuale che riproduca testualmente la disposizione normativa o contrattuale oggetto della domanda, mentre non può essere preferita una risposta fondata su interpretazioni articolate, analogiche o su fonti ulteriori rispetto al contenuto specifico del quesito, se il testo della disposizione consente di individuare una soluzione univoca.
  • Una formulazione non letteralmente coincidente con il testo costituzionale non rende automaticamente ambiguo un quesito, quando l'espressione utilizzata sia chiaramente riferibile all'istituto disciplinato dalla norma e non sia idonea a disorientare il candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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