Sentenza del 24/09/2015 n. 18928 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i cinque motivi di ricorso. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e ha dichiarato la nullità dei giudizi di primo e secondo grado, disponendo il rinvio delle cause riunite alla Commissione tributaria provinciale di Lecco per l'integrazione necessaria del contraddittorio. La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione è stata rimessa al giudice di rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario. Le controversie riguardavano l'accertamento di maggiori redditi d'impresa della società di persone e la conseguente imputazione "per trasparenza" dei redditi ai soci, oltre a IVA, IRAP e IRPEF per l'anno 2003. Poiché il giudizio non aveva coinvolto tutti i soci, tra cui almeno il socio accomandante A.F.M., non era integro il contraddittorio. In tali controversie società e tutti i soci devono partecipare allo stesso procedimento, salvo questioni esclusivamente personali.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.
L'accertamento del maggior reddito della società di persone incide automaticamente sulle posizioni fiscali dei soci; per questo la controversia deve coinvolgere unitariamente la società e tutti i soci.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Quando la controversia tributaria riguarda una posizione inscindibile di società e soci, il giudice deve ordinare la partecipazione di tutti i soggetti necessari. L'omessa partecipazione determina nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
Riunione dei procedimenti connessi.
La riunione può evitare decisioni contrastanti quando i giudizi separati riguardano la stessa fattispecie e sono stati trattati in modo coordinato, con identità sostanziale di oggetto, difese e decisioni.
Art. 274 c.p.c.
Riunione di procedimenti connessi.
La riunione dei procedimenti può essere disposta per connessione oggettiva, anche per preservare l'unitarietà della decisione.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
Rinvio al primo giudice quando viene rilevata la nullità del procedimento.
Accertata la nullità del giudizio per difetto originario del contraddittorio, la Cassazione rinvia la causa al giudice di primo grado affinché il processo venga nuovamente celebrato con la partecipazione di tutte le parti necessarie.
Art. 111, comma 2, Costituzione; artt. 6 e 13 CEDU
Principio della ragionevole durata del processo e tutela effettiva dei diritti.
La riunione dei giudizi può essere preferita alla loro nullità e al rinvio quando tutti i soggetti hanno comunque avuto piena conoscenza degli atti e non vi è rischio di contrasto tra giudicati.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti il reddito di una società di persone e la sua imputazione ai soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari.
- L'impugnazione di una cartella per vizi derivati dall'omessa o irregolare notifica dell'avviso di accertamento può riguardare sostanzialmente l'intera pretesa impositiva e non soltanto vizi propri della cartella.
- Se anche uno solo dei soci necessari non partecipa al giudizio, il processo può essere dichiarato nullo d'ufficio in qualsiasi fase, anche dalla Cassazione.
- La riunione di procedimenti separati può sanare sul piano pratico l'assenza di un unico processo soltanto se tutti i soggetti hanno partecipato ai giudizi, le controversie sono oggettivamente identiche, la trattazione è stata coordinata e non esiste rischio di giudicati contrastanti.
- In mancanza di tali condizioni, la decisione viene cassata e la causa rinviata al giudice di primo grado per integrare il contraddittorio e celebrare nuovamente il processo.
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