Cassazione Civile, Ordinanza n. 00521/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La lite riguardava un'azione di regolamento di confini relativa a un giardino articolato in tre terrazzamenti, la cui proprietà era stata ripartita tra due fratelli per testamento del padre. In primo grado la domanda era stata rigettata, mentre in appello era stata accolta. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) ha contestato la composizione del collegio d'appello per la presenza di un giudice ausiliario, deducendo violazione dell'art. 158 c.p.c. e di norme costituzionali; 2) ha sostenuto che la domanda corretta non fosse il regolamento di confini ma la rivendicazione, perché vi sarebbe stata contestazione del titolo di provenienza e, comunque, mancava l'incertezza dei confini ex art. 950 c.c.; 3) ha denunciato omessa pronuncia sull'eccezione di usucapione sollevata in primo grado e riproposta in appello; 4) e 5) ha censurato il mancato recepimento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e la diversa individuazione dei confini rispetto alla c.t.u.; 6) ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa considerazione della documentazione prodotta; 7) ha contestato la liquidazione delle spese di lite in base a uno scaglione tariffario superiore a quello corretto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché superato dalla sopravvenuta giurisprudenza costituzionale sulla provvisoria applicabilità della disciplina dei giudici ausiliari d'appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia per difetto di specificità sia perché la contestazione del titolo mediante eccezione di usucapione non esclude, di per sé, l'azione di regolamento di confini; inoltre ha escluso che il vizio dedotto fosse denunciabile nei termini prospettati. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte ha riconosciuto che l'eccezione di usucapione era stata effettivamente sollevata, ma ha ritenuto che, in presenza di incertezza oggettiva del confine, tale eccezione fosse inammissibile; ha quindi corretto la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. Nel quarto e quinto motivo la Corte ha confermato il principio per cui l'accertamento del confine tra fondi confinanti deve muovere dai titoli di acquisto e dal frazionamento, e ha ritenuto insindacabile in cassazione la motivazione della Corte d'appello, che aveva disatteso la c.t.u. perché il "cordolo di cemento" individuato dal consulente non trovava riscontro nei titoli. Anche il sesto motivo è stato rigettato, poiché la motivazione di merito non presentava vizi radicali e il giudice non è tenuto a confutare ogni singola prova. Il settimo motivo è stato respinto, con correzione ex art. 384, comma 4, c.p.c. del riferimento al valore della causa ai fini del contributo unificato, ma senza incidenza sul dispositivo sulle spese. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 158 c.p.c.
invocato per contestare la legittimità della composizione del collegio; la censura è stata superata dalla disciplina transitoria sui giudici ausiliari d'appello come interpretata dalla Corte costituzionale.
art. 360 c.p.c.
richiamato per la proposizione dei motivi di ricorso, distinguendo tra vizi di violazione di legge e vizi motivazionali.
art. 950 c.c.
la regolazione di confini presuppone l'incertezza della linea di confine; l'azione resta esperibile quando si controverta sull'estensione dei fondi confinanti e non sui rispettivi titoli di proprietà.
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere chiaro, specifico e autosufficiente; l'indicazione delle norme violate e dei documenti rilevanti è requisito di ammissibilità del motivo.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia su un'eccezione è vizio denunciabile, ma la Corte può correggere la motivazione e, se l'eccezione è inammissibile, convertire il vizio in declaratoria di inammissibilità dell'eccezione stessa.
art. 384, comma 4, c.p.c.
consente la correzione della motivazione o la correzione della decisione in diritto quando il dispositivo resti corretto, anche in presenza di errori processuali o di diritto processuale.
art. 115 c.p.c.
il giudice non è tenuto a dare conto di tutte le prove e argomentazioni, purché la motivazione indichi le fonti del convincimento e non sia apparente o incomprensibile.
art. 116 c.p.c.
la violazione è apprezzabile solo nei limiti del vizio di motivazione; non basta la mera richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
richiamato quale base dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
d.l. 69/2013
normativa istitutiva e disciplinante i giudici ausiliari d'appello, ritenuta provvisoriamente applicabile fino al riordino della magistratura onoraria.
l. 98/2013
conversione del d.l. 69/2013 richiamata per la disciplina dei giudici ausiliari d'appello.
d.lgs. 116/2017
richiamato per il termine entro il quale completare il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
art. 111 Cost.
invocato in relazione alla composizione del collegio e al giusto processo.
art. 106 Cost.
richiamato con riferimento alla legittimità costituzionale della partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi d'appello.
art. 25 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità del collegio giudicante.
art. 3 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente come parametro di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere formulato con chiarezza, specificità e autosufficienza: non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o reiterare contestazioni prive di puntuale indicazione delle norme violate e degli atti rilevanti.
- L'azione di regolamento di confini presuppone un'incertezza oggettiva della linea di confine; quando la controversia riguarda l'estensione dei fondi confinanti, la contestazione del titolo di proprietà o l'allegazione dell'usucapione non trasforma automaticamente la lite in rivendicazione.
- In tema di regolamento di confini, l'accertamento deve muovere prioritariamente dai titoli di acquisto e dal frazionamento; altri mezzi di prova, compresa la consulenza tecnica, assumono rilievo solo se permanga incertezza dopo l'esame dei titoli.
- La consulenza tecnica d'ufficio, anche se percipiente, può essere disattesa dal giudice di merito purché la motivazione dia conto, in modo effettivo e comprensibile, delle ragioni del dissenso.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione può essere sanata in cassazione quando, per la natura della questione, l'eccezione risulti comunque inammissibile o infondata in diritto, potendo la Corte correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se dalla sentenza emergano vizi motivazionali radicali; non è deducibile come mera richiesta di rivalutazione delle prove o di esame di ogni singolo documento.
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