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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09918/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica IMU relativo all'annualità 2013, emesso con riferimento a un fabbricato posseduto in concessione demaniale nel porto di Napoli e adibito a officina meccanica navale. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che l'IMU non fosse dovuta sul manufatto in concessione demaniale e che, comunque, la soggettività passiva non potesse estendersi al concessionario in casi diversi dalla concessione di aree demaniali. In cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione; 2) violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992; 3) violazione dell'art. 18, comma 3, L. n. 388/2000, per avere la CTR attribuito la soggettività passiva a una concessione di manufatto e non di area demaniale; 4) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, assumendo che la norma riguardi solo le aree demaniali; 5) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1992 per la dedotta discrasia tra legittimazione passiva all'imposta e legittimazione attiva a chiedere la variazione catastale.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenendo che la CTR avesse chiarito in modo sufficiente la ratio decidendi: soggetto passivo IMU era il concessionario del cespite demaniale, perché l'oggetto della tassazione non era l'area demaniale in sé, ma il fabbricato insistente su di essa. Ha ritenuto infondati, con esame congiunto, i motivi di violazione di legge, affermando che l'art. 18 L. n. 388/2000 ha esteso la soggettività passiva al concessionario di aree demaniali e che, una volta individuato il concessionario come soggetto d'imposta, è irrilevante stabilire se la concessione produca effetti reali o obbligatori. Ha inoltre affermato che gli stessi principi valgono per l'IMU ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, che prevede espressamente la soggettività passiva del concessionario nel caso di concessione di aree demaniali. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza di merito non affrontava il tema della legittimazione attiva alla variazione catastale e non risultava impugnato alcun atto dell'Agenzia del territorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992

    La norma, come modificata, è richiamata per la disciplina della soggettività passiva del tributo immobiliare; la Corte la legge in coordinamento con l'art. 18 L. n. 388/2000, nel senso che il concessionario può essere soggetto passivo dell'imposta sui beni insistenti sul demanio.

  • art. 18, comma 3, L. n. 388/2000

    Ha esteso la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali, superando la precedente distinzione tra concessioni con effetti reali e obbligatori.

  • art. 9 D.Lgs. n. 23/2011

    nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario

    La disposizione è applicata anche all'IMU e conduce a ritenere il concessionario soggetto passivo dell'imposta nei casi di concessione di aree demaniali, con irrilevanza della natura reale o obbligatoria del rapporto concessorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Fondamento per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a fondamento della decisione o li espone in modo tale da rendere impossibile il controllo logico-giuridico; non ricorre il vizio se la ratio decidendi è comunque chiaramente individuabile.
  • In materia di imposizione immobiliare su beni insistenti sul demanio, la soggettività passiva del concessionario va verificata alla luce della disciplina speciale che lo individua espressamente come soggetto d'imposta; una volta operata tale qualificazione, diviene irrilevante la distinzione tra concessione ad effetti reali e concessione ad effetti obbligatori.
  • L'estensione legislativa della soggettività passiva al concessionario comporta che costui sia obbligato al tributo non solo sostanzialmente ma anche formalmente, senza necessità di accertare la natura del diritto concessorio sottostante.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando la sentenza impugnata non si è pronunciata sul tema dedotto e il ricorrente non contesta un atto amministrativo autonomamente incidente sulla posizione giuridica prospettata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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