Sentenza del 13/11/2017 n. 2384 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento di euro 6.348,20, oltre spese di notifica, relativa al contributo consortile di bonifica per l'anno 2012. Ha contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione della cartella, la mancata notifica degli atti presupposti, l'assenza di prova del beneficio diretto e specifico arrecato agli immobili, la mancata approvazione e trascrizione del perimetro di contribuenza, il mancato rispetto della quota del 25% e la violazione del divieto di doppia imposizione. L'ente ha sostenuto che la cartella contenesse tutti gli elementi necessari e che il beneficio derivasse anche dalla difesa del territorio dalle acque e dal dissesto idrogeologico.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Siena aveva accolto il ricorso della società, rilevando che l'ente non aveva provato il beneficio diretto derivante dalle opere di bonifica e che la cartella era carente di motivazione su tale profilo. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'ente e ha confermato l'annullamento della pretesa. Il Collegio ha rilevato che il perimetro di contribuenza non risultava approvato né adeguatamente provato e che, pertanto, l'onere di dimostrare il beneficio diretto gravava sul consorzio. La documentazione prodotta in appello è stata ritenuta generica, non riferibile specificamente all'anno 2012 e inammissibile ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, anche perché l'ente non si era costituito in primo grado. È stato inoltre accolto l'appello incidentale della società sulle spese, con condanna dell'ente al pagamento di euro 500,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 10 del R.D. n. 215/1933
Il vantaggio, ancorché di carattere generale, non può non riverberarsi con effetti favorevoli sui singoli beni ubicati nella zona di bonifica.
Il contributo consortile presuppone che l'immobile sia incluso nel comprensorio di bonifica e che benefici, anche indirettamente ma in modo concreto e riferibile al bene, dalle opere di bonifica.
Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
La produzione di nuovi documenti in appello non è libera quando la parte avrebbe potuto produrli in primo grado; è ammessa solo se il giudice li ritiene necessari oppure se la parte dimostra che non ha potuto produrli per causa non imputabile.
Art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 68/2005
La notifica tramite posta elettronica certificata nel processo tributario è stata ritenuta valida nel caso concreto e non preclusa dal fatto che il giudizio fosse iniziato con modalità cartacea.
Art. 2, comma 3, del D.M. n. 163/2013
La disciplina del processo tributario telematico non è stata interpretata come causa di invalidità della notifica a mezzo PEC effettuata in un giudizio iniziato in forma cartacea.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 968/1998
L'inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, insieme all'esistenza di un vantaggio per il bene, costituisce il presupposto della contribuzione; il vantaggio deve comunque incidere favorevolmente sul singolo immobile.
Sentenza Cassazione n. 19509/2004
In assenza di un provvedimento di determinazione del perimetro di contribuenza, il consorzio deve provare i benefici concreti apportati agli immobili dalle opere eseguite.
Sentenze Cassazione nn. 2830, 2831, 2835, 656, 657, 658 del 2012 e n. 8371/2013
Quando l'immobile è validamente ricompreso nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica è regolare, il contribuente che contesta il debito deve contestare specificamente la legittimità o il contenuto di tali atti; in mancanza, l'onere della prova del beneficio può operare secondo le risultanze del piano.
Massime di principio
- Il contributo consortile di bonifica non è dovuto per la sola inclusione astratta dell'immobile nel comprensorio: deve esistere un beneficio, anche generale, ma concretamente riferibile al bene del contribuente.
- L'approvazione e la corretta individuazione del perimetro di contribuenza sono essenziali: se mancano o non sono provate, il consorzio conserva l'onere di dimostrare direttamente il beneficio arrecato al singolo immobile.
- La cartella deve consentire di comprendere il criterio di calcolo, gli atti presupposti, l'inclusione dell'immobile nel perimetro e il beneficio posto a fondamento della pretesa; indicazioni meramente generiche possono comportarne l'annullamento.
- Elencare opere di bonifica eseguite in modo generico o riferite ad anni diversi da quello oggetto del contributo non è sufficiente a provare il beneficio specifico per il contribuente.
- L'ente impositore deve produrre tempestivamente la documentazione probatoria già nel primo grado; la produzione tardiva in appello può essere dichiarata inammissibile.
- In linea generale, se il contribuente contesta specificamente la validità del piano di classifica o del perimetro di contribuenza, l'ente deve dimostrare la regolarità degli atti e il collegamento tra opere, beneficio e immobile.
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