Regolamento (UE) 2020/1379
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1379 della Commissione del 1o ottobre 2020 relativo all’autorizzazione della L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a determinate condizioni, la L-cistina prodotta mediante fermentazione con Pantoea ananatis NITE BP-02525 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda sia la funzione nutrizionale di aminoacido sia quella organolettica di aromatizzante, con specifiche prescrizioni di etichettatura, modalità d’impiego e misure di protezione per gli operatori. La Commissione fonda la decisione sul parere favorevole dell’EFSA, che non ha evidenziato rischi per animali, consumatori o ambiente alle condizioni d’uso previste.
Autorizzazione della L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, sia come aminoacido sia come aromatizzante.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso della L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione copre due categorie: additivi nutrizionali, gruppo funzionale aminoacidi, loro sali e analoghi, e additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti. È previsto anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio solo per la funzione di aminoacido, mentre l’uso come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione della L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1379 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato e l’uso della L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 come additivo per mangimi. La decisione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e sul parere favorevole dell’EFSA del 28 gennaio 2020, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute dei consumatori e ambiente alle condizioni d’impiego proposte.
Presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta. L’EFSA ha ritenuto l’additivo efficace come fonte di aminoacidi contenenti zolfo per tutte le specie animali e ha segnalato alcuni aspetti di precauzione: possibile irritazione lieve per inalazione, necessità di proteggere i ruminanti dalla degradazione nel rumine per un’efficacia piena, e attenzione agli squilibri nutrizionali, soprattutto in caso di impiego nell’acqua di abbeveraggio.
Ambito di autorizzazione e classificazione
L’allegato autorizza la L-cistina prodotta mediante fermentazione con Pantoea ananatis NITE BP-02525 con numero di identificazione 3c392, tenore minimo del 98% e destinazione a tutte le specie animali.
L’additivo è classificato in due distinte categorie:
- additivi nutrizionali, gruppo funzionale aminoacidi, loro sali e analoghi;
- additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti.
Uso come additivo nutrizionale
Per la funzione nutrizionale, la L-cistina può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato. L’allegato consente anche l’impiego nell’acqua di abbeveraggio.
Le indicazioni in etichetta e nelle istruzioni d’uso impongono di evidenziare:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico;
- la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Inoltre, l’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare l’avvertenza secondo cui la supplementazione con L-cistina deve dipendere dalle prescrizioni relative agli aminoacidi contenenti zolfo degli animali bersaglio e dal livello di altri aminoacidi contenenti zolfo presenti nella razione; occorre anche tenere conto di tutti gli aminoacidi nella dieta, in particolare quando la somministrazione avviene nell’acqua di abbeveraggio, per evitare squilibri.
Uso come aromatizzante
Per la funzione di aromatizzante, la L-cistina può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato, ma deve essere incorporata nei mangimi sotto forma di premiscela. Non è autorizzato l’uso come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio.
L’allegato fissa un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con tasso di umidità del 12%. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo supera 25 mg/kg, sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di tutela per gli utilizzatori
La Commissione recepisce le conclusioni dell’EFSA sul rischio di irritazione per inalazione e impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per eliminare o ridurre al minimo l’esposizione. Qualora tali misure non siano sufficienti, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
Metodi di analisi
L’allegato contiene anche i metodi di analisi rilevanti per il controllo ufficiale e il controllo di conformità. In particolare, per l’identificazione della L-cistina nell’additivo è richiamata la monografia "L-cystine monograph" del Food Chemical Codex. Per la quantificazione sono indicati:
- cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD), secondo EN ISO 17 180, per additivo e premiscele;
- cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), secondo EN ISO 13 903 o il regolamento (CE) n. 152/2009, per l’acqua;
- per premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi, il rinvio all’allegato III, parte F, del regolamento (CE) n. 152/2009.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia del regolamento
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 22.10.2030. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sia nella categoria degli additivi nutrizionali sia nella categoria degli additivi organolettici, alle condizioni dettagliate nell’allegato.
Uso come aminoacido e nell’acqua di abbeveraggio
Per la categoria nutrizionale, l’additivo può essere immesso sul mercato come preparato e può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. L’impiego deve tener conto del fabbisogno di aminoacidi contenenti zolfo e dell’apporto complessivo di aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Uso come aromatizzante
Per la categoria organolettica, la L-cistina può essere immessa sul mercato come preparato e deve essere incorporata nei mangimi sotto forma di premiscela. L’uso come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato. È fissato un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg nel mangime completo con umidità al 12%.
Obblighi di etichettatura e istruzioni d’uso
L’allegato impone indicazioni specifiche in etichetta e nelle istruzioni d’uso. Per l’uso nutrizionale devono essere riportate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio; l’etichetta deve inoltre contenere un avvertimento sul rispetto delle prescrizioni relative agli aminoacidi contenenti zolfo e sul rischio di squilibri nutrizionali. Per l’uso come aromatizzante, l’etichetta deve riportare il tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg e, se tale valore è superato nelle premiscele, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione per gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale.
Metodi di analisi e controllo
L’allegato indica i metodi analitici per l’identificazione e la quantificazione della L-cistina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nell’acqua, richiamando la monografia Food Chemical Codex, le norme EN ISO 17 180 ed EN ISO 13 903 e il regolamento (CE) n. 152/2009.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato in allegato scade il 22.10.2030.
Come è indicizzato
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