Sentenza n. 3737/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per 670 giorni e contro il conseguente recupero di somme stipendiali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato il decreto ministeriale che lo aveva collocato in aspettativa per infermità temporanea non dipendente da causa di servizio dal 28 novembre 2013 al 28 settembre 2015, nonché i verbali delle Commissioni mediche ospedaliere e il successivo provvedimento di recupero di euro 17.719,10 lordi di retribuzioni corrisposte in misura superiore a quella spettante. In primo grado aveva dedotto: violazione degli artt. 23 e 32 Cost., per essere stato sottoposto ad accertamenti sanitari senza consenso; violazione dell'art. 905 del codice dell'ordinamento militare e dell'art. 884, per il mancato computo delle licenze residue e per l'intempestività degli accertamenti; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, per omessa o tardiva comunicazione di avvio; difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria in relazione al computo dei periodi intercorsi tra le visite mediche; violazione della direttiva sanitaria del 18 marzo 2009. In appello ha censurato la sentenza del TAR riproponendo sostanzialmente tali doglianze e ha riproposto i motivi aggiunti contro il recupero stipendiale. Ha inoltre prodotto documenti già disponibili in primo grado senza dimostrare l'impossibilità di produrli tempestivamente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello in parte inammissibile e in parte infondato, respingendolo integralmente e compensando le spese. In via preliminare ha dichiarato inutilizzabili, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., i documenti prodotti per la prima volta in appello, salvo quelli relativi a corrispondenza sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado. Ha rilevato che l'appello non rispettava in più punti il principio di specificità dei motivi, poiché si limitava a riproporre le censure di primo grado senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del TAR; ha inoltre ritenuto inammissibili le censure nuove e le riproposizioni generiche o per relationem. Nel merito, ha confermato che i controlli sanitari disposti nei confronti del militare costituiscono esercizio del potere-dovere dell'amministrazione di verificare la permanente idoneità al servizio e non trattamenti terapeutici soggetti al consenso individuale. La diversa valutazione dei sanitari ASL è irrilevante, poiché l'idoneità militare deve essere accertata dall'autorità sanitaria militare secondo le specifiche esigenze operative e di sicurezza del servizio. Ha ritenuto tardiva la richiesta di fruizione delle licenze residue, presentata solo il 9 marzo 2016, e non adeguatamente censurata la motivazione del TAR sul computo dei periodi di attesa tra le visite, effettuato secondo la direttiva sanitaria applicabile. L'eventuale intempestività delle visite è stata comunque ritenuta irrilevante, poiché la CMO aveva costantemente confermato l'inidoneità durante il periodo controverso. La comunicazione del collocamento in aspettativa, notificata il 10 febbraio 2014, è stata ritenuta sufficiente e l'interessato aveva concretamente partecipato al procedimento. L'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere è stata qualificata come mera irregolarità, non incidente sulla legittimità dell'atto, eventualmente rilevante solo ai fini dell'errore scusabile e della rimessione in termini. Il Collegio ha inoltre affermato che il militare può scegliere se convertire i giorni di licenza ordinaria non fruiti in licenza straordinaria di convalescenza oppure conservarli per fruirne dopo la malattia; nel caso concreto, la mancata fruizione era imputabile a una scelta libera dell'interessato, sicché non spettava alcuna indennità sostitutiva. Essendo il recupero stipendiale conseguenza vincolata della legittimità del provvedimento presupposto, sono state respinte anche le doglianze contro il recupero.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
I documenti già nella disponibilità della parte e prodotti per la prima volta in appello senza prova dell'impossibilità di una produzione tempestiva sono inammissibili e inutilizzabili processualmente.
art. 101, comma 1, c.p.a.
I motivi di appello devono contenere una critica puntuale e specifica delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi di primo grado.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Le questioni non esaminate in primo grado devono essere riproposte espressamente e con indicazione del loro contenuto, non mediante un generico richiamo per relationem agli atti del primo grado.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Il giudizio di appello è circoscritto alle domande e ai motivi dedotti in primo grado, salvo le eccezioni previste dalla legge; sono pertanto inammissibili le censure nuove.
art. 882, commi 2 e 4, d.lgs. 66/2010
Lo status militare comporta l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari necessari per verificare la permanente idoneità al servizio.
art. 905, comma 2, d.lgs. 66/2010
prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti
La fruizione o conversione dei periodi di licenza non fruiti costituisce una facoltà del militare, esercitabile tempestivamente, e non un obbligo dell'amministrazione; la scelta consente di bilanciare il diritto alle ferie con l'interesse a evitare il superamento del periodo massimo di aspettativa.
art. 905, comma 3, d.lgs. 66/2010
Gli accertamenti sanitari devono essere svolti secondo la disciplina applicabile, ma la contestazione della loro intempestività non incide quando sia dimostrato che l'esito sarebbe comunque rimasto invariato.
art. 3, commi 1 e 4, l. 241/1990
L'omessa indicazione nell'atto del termine e dell'autorità cui ricorrere costituisce mera irregolarità e non determina l'illegittimità del provvedimento; può rilevare, se sussiste una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela, ai fini dell'errore scusabile e della rimessione in termini.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione dell'avvio deve essere valutata secondo un criterio sostanzialistico: è sufficiente che l'interessato sia stato informato in tempo utile e abbia potuto partecipare concretamente al procedimento.
art. 39, comma 4, d.P.R. 51/2009
Il recupero delle somme stipendiali indebitamente corrisposte costituisce conseguenza vincolata della rideterminazione del trattamento economico derivante dal collocamento in aspettativa; nel caso concreto la rateizzazione è stata ritenuta congrua.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d'appello, il principio di specificità dei motivi impone una critica puntuale alle ragioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado, anche se il gravame investe l'intera sentenza, non è sufficiente e comporta l'inammissibilità delle relative censure.
- Ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., i documenti già disponibili in primo grado e prodotti per la prima volta in appello senza dimostrazione dell'impossibilità non imputabile di una precedente produzione sono inammissibili e inutilizzabili ai fini della decisione.
- Il giudizio di appello non può estendersi a censure nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado; le questioni non esaminate devono essere riproposte espressamente, con specificazione del loro contenuto, e non mediante un generico rinvio agli atti del primo grado.
- I controlli sanitari finalizzati alla verifica della permanente idoneità al servizio del personale militare costituiscono esercizio di un potere-dovere amministrativo e non equivalgono a trattamenti terapeutici soggetti al consenso individuale; la valutazione compete all'autorità sanitaria militare secondo le specifiche esigenze operative e di sicurezza del servizio.
- Il militare può scegliere se utilizzare tempestivamente i periodi di licenza non fruiti prima del collocamento in aspettativa per infermità oppure conservarli per fruirne dopo la malattia; se la mancata fruizione è riconducibile a una scelta libera dell'interessato, non spetta l'indennità sostitutiva delle ferie.
- L'omessa indicazione nell'atto amministrativo del termine e dell'autorità cui ricorrere è una mera irregolarità che non incide sulla legittimità dell'atto, potendo rilevare soltanto, in presenza di una concreta e giustificata incertezza sugli strumenti di tutela, ai fini dell'errore scusabile e della rimessione in termini.
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