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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6674 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.N., nell'esercizio della propria attività d'impresa, aveva trasferito separatamente beni immobili al coniuge G.A. e alla figlia C.F., qualificando le operazioni come cessioni onerose assoggettate a IVA. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile la presunzione prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 per i trasferimenti tra coniugi o parenti in linea retta, aveva considerato le operazioni come liberalità, poiché l'imposta dovuta per il trasferimento risultava inferiore a quella applicabile a titolo gratuito. Aveva quindi recuperato l'imposta suppletiva di donazione, nonché le imposte ipotecaria e catastale, e aveva incluso i beni nell'asse ereditario dopo il decesso di C.N. I contribuenti sostenevano invece la natura onerosa delle cessioni e l'applicabilità dell'IVA, invocando anche il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il secondo motivo e assorbiti gli altri. Ha stabilito che la presunzione di liberalità prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 si applica anche quando il trasferimento è stato formalmente assoggettato a IVA. Il contribuente può superare tale presunzione con prova contraria, fornibile con qualsiasi mezzo, ma deve dimostrare in particolare l'effettivo pagamento del corrispettivo. Poiché tale prova non risultava allegata, i trasferimenti sono stati considerati gratuiti, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a IVA e applicazione del regime fiscale previsto per le liberalità. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti. Le spese dei giudizi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 26, comma 1

    I trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi o tra parenti in linea retta si presumono donazioni se l'imposta dovuta per il trasferimento risulti inferiore a quella applicabile in caso di trasferimento a titolo gratuito.

    La norma introduce una presunzione tributaria di liberalità per i trasferimenti immobiliari tra familiari indicati. La presunzione può essere superata dal contribuente mediante prova contraria, anche con qualsiasi mezzo, ma la prova deve dimostrare concretamente la natura onerosa dell'operazione e l'effettivo pagamento del corrispettivo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4

    Il valore dei beni oggetto di compravendita può essere accertato ai fini dell'imposta di registro secondo i criteri previsti dalla disposizione, salvo l'applicazione di regimi fiscali diversi quando ricorrano i relativi presupposti.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e quello per insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    In linea generale, un atto soggetto a IVA non sconta l'imposta proporzionale di registro. Tuttavia, tale principio non impedisce l'applicazione della presunzione di liberalità prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 131/1986, quando il contribuente non dimostri l'effettiva onerosità del trasferimento.

Massime di principio

  • Nei trasferimenti immobiliari tra coniugi o parenti in linea retta, la qualificazione formale dell'atto come compravendita non è sufficiente a escludere fiscalmente una liberalità quando ricorrono i presupposti della presunzione prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 131/1986.
  • L'assoggettamento dell'operazione a IVA non neutralizza automaticamente la presunzione di donazione: il contribuente deve dimostrare l'effettiva onerosità dell'operazione.
  • La prova più rilevante consiste nella dimostrazione concreta dell'effettivo pagamento del corrispettivo, tramite documentazione bancaria, tracciabilità dei pagamenti e altri elementi coerenti con una reale compravendita.
  • In presenza di una presunzione legale relativa, l'onere della prova si trasferisce al contribuente: se la prova contraria non viene fornita, l'Amministrazione può riqualificare il trasferimento come gratuito ai fini tributari.
  • Il principio di alternatività IVA-registro opera solo dopo avere accertato la reale natura onerosa dell'operazione; non può essere invocato per impedire la riqualificazione fiscale di un trasferimento presumibilmente gratuito.

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