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Sentenza

Sentenza n. 744/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 50/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 50/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 50/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.495,62 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, nonché all’emissione della carta del docente con l’accredito complessivo di € 2.000,00 riferito agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi maturati sino al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, comprovando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale pagamento delle somme dovute e all’adempimento degli ulteriori obblighi stabiliti dal giudicato, inclusa l’emissione della carta del docente con il relativo accredito e il pagamento degli interessi. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione; ha rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e disciplinato modalità e termini per la presentazione della relativa parcella e per i depositi telematici. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 2.075,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso è stato ritenuto requisito per procedere all’ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 8 l. 26 luglio 1978, n. 417

    Richiamato ai fini del rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • D.M. n. 147/2022

    Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite secondo i minimi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nominare contestualmente un commissario ad acta con poteri sostitutivi, attivabili su istanza della parte interessata.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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