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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28094/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che li aveva riconosciuti responsabili di bancarotta fraudolenta in relazione alla societa Starbusinessbg s.a.s. (fallita il 21/04/2016). L'accusa, ritenuta fondata dai giudici di merito, è che Panzeri e Rovetta abbiano dissipato il patrimonio sociale con una serie di operazioni congiunte: pagamento di una fattura di Euro 4.888 a un ing. Parati per valutazioni su immobili di famiglia senza giustificazione contabile; pagamento di Euro 12.200 a Ostium Real Estate senza documentazione; azzeramento del credito di Euro 450.000 vantato verso Futura s.a.s. mediante la sua sottoscrizione all'aumento di capitale (con conseguente acquisizione del 49% delle quote); successiva cessione della quota del 49% al Trust Starbusinessbg per Euro 49.000, a fronte di un valore di patrimonio netto molto superiore, con danno alla massa creditoria e rientro reale alla curatela pari a circa Euro 14.000. I ricorrenti contestano la qualificazione delle operazioni come dissipative, la mancanza di dolo penale, la rilevanza delle spese sostenute e la mancata acquisizione di prove documentali e testimoniali ritenute decisive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità alcune doglianze e ha ritenuto infondate le censure sostanziali. I giudici di legittimità hanno confermato che le singole operazioni vanno valutate nel loro insieme come un'unitaria condotta dissipativa finalizzata a tutelare gli interessi della famiglia Panzeri a danno dei creditori. Sono state ritenute adeguate le motivazioni della Corte d'appello riguardo all'assenza di giustificato interesse sociale per i pagamenti contestati, alla trasformazione del credito in partecipazione sociale e alla successiva cessione al trust che ha determinato l'effettivo deprezzamento del credito. È stata altresì rigettata la doglianza sulla rinnovazione dell'istruttoria, perché le circostanze invocate erano già chiarite o irrilevanti. In punto di pena la Corte ha escluso la possibilità di sindacare in Cassazione la discrezionalità motivazionale dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare

    Riferita al regime delle operazioni che incidono sul patrimonio fallimentare; i pagamenti e le operazioni contestate sono stati qualificati come atti idonei a dissipare il patrimonio della fallita se privi di giustificato interesse sociale.

  • art. 223 legge fallimentare

    Norma relativa alle condotte che determinano l'aggravamento o l'alienazione del patrimonio sociale in danno della massa; applicata unitamente ad altre norme per qualificare come bancarotta fraudolenta le operazioni che hanno depauperato l'attivo.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella doglianza di Rovetta sul principio di responsabilità personale; la Corte ha ritenuto che l'assunzione consapevole di ruoli formali e l'apporto determinante all'operazione integrino responsabilità penale personale.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato in relazione al rapporto di causalità; la Corte ha ritenuto che le attività esercitate dai ricorrenti concorrano causalmente al risultato dissipativo.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in tema di concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso e il contributo consapevole di ciascun imputato all'operazione unitaria.

  • art. 379 cod. pen.

    Citato come formulazione alternativa prospettata da uno degli imputati (aiuto al reato); i giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto invece integrata la più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta per il contributo determinante fornito.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato in ordine alla determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 132 sullo sforzo motivazionale richiesto al giudice di merito nella quantificazione della pena; la Cassazione non ha rilevato vizi che giustificassero sindacato di merito.

Massime di principio

  • Le singole operazioni patrimoniali vanno valutate nel loro contesto temporale e funzionale: atti apparentemente leciti possono assumere natura dissipativa se concorrono in un disegno unitario volto a salvaguardare interessi privati a danno dei creditori.
  • Pagamenti effettuati per servizi riferibili a patrimoni di soci o terzi e non giustificati da un interesse sociale concreto possono essere qualificati come atti di bancarotta fraudolenta.
  • La trasformazione di crediti in partecipazioni societarie e la successiva cessione a soggetti o trust terzi può costituire dissipazione se determina una sostanziale perdita di valore recuperabile per la massa creditoria.
  • L'assunzione consapevole di cariche formali (procuratore, liquidatore, trustee, acquirente di quote) non esclude la responsabilità penale: anche un "prestanome" che fornisce un contributo determinante alle operazioni può essere ritenuto concorrente nel reato.
  • Richieste di integrazione probatoria in appello devono essere motivate mostrando la rilevanza effettiva degli ulteriori documenti o testi rispetto alle questioni decisive; la Cassazione verifica che il rifiuto non sia arbitrario quando i fatti sono già adeguatamente chiariti.
  • La valutazione della pena resta di competenza del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per vizio motivazionale grave o arbitrio.

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