Cassazione Penale, Sentenza n. 28094/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che li aveva riconosciuti responsabili di bancarotta fraudolenta in relazione alla societa Starbusinessbg s.a.s. (fallita il 21/04/2016). L'accusa, ritenuta fondata dai giudici di merito, è che Panzeri e Rovetta abbiano dissipato il patrimonio sociale con una serie di operazioni congiunte: pagamento di una fattura di Euro 4.888 a un ing. Parati per valutazioni su immobili di famiglia senza giustificazione contabile; pagamento di Euro 12.200 a Ostium Real Estate senza documentazione; azzeramento del credito di Euro 450.000 vantato verso Futura s.a.s. mediante la sua sottoscrizione all'aumento di capitale (con conseguente acquisizione del 49% delle quote); successiva cessione della quota del 49% al Trust Starbusinessbg per Euro 49.000, a fronte di un valore di patrimonio netto molto superiore, con danno alla massa creditoria e rientro reale alla curatela pari a circa Euro 14.000. I ricorrenti contestano la qualificazione delle operazioni come dissipative, la mancanza di dolo penale, la rilevanza delle spese sostenute e la mancata acquisizione di prove documentali e testimoniali ritenute decisive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità alcune doglianze e ha ritenuto infondate le censure sostanziali. I giudici di legittimità hanno confermato che le singole operazioni vanno valutate nel loro insieme come un'unitaria condotta dissipativa finalizzata a tutelare gli interessi della famiglia Panzeri a danno dei creditori. Sono state ritenute adeguate le motivazioni della Corte d'appello riguardo all'assenza di giustificato interesse sociale per i pagamenti contestati, alla trasformazione del credito in partecipazione sociale e alla successiva cessione al trust che ha determinato l'effettivo deprezzamento del credito. È stata altresì rigettata la doglianza sulla rinnovazione dell'istruttoria, perché le circostanze invocate erano già chiarite o irrilevanti. In punto di pena la Corte ha escluso la possibilità di sindacare in Cassazione la discrezionalità motivazionale dei giudici di merito.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
Riferita al regime delle operazioni che incidono sul patrimonio fallimentare; i pagamenti e le operazioni contestate sono stati qualificati come atti idonei a dissipare il patrimonio della fallita se privi di giustificato interesse sociale.
art. 223 legge fallimentare
Norma relativa alle condotte che determinano l'aggravamento o l'alienazione del patrimonio sociale in danno della massa; applicata unitamente ad altre norme per qualificare come bancarotta fraudolenta le operazioni che hanno depauperato l'attivo.
art. 27 Cost.
Richiamato nella doglianza di Rovetta sul principio di responsabilità personale; la Corte ha ritenuto che l'assunzione consapevole di ruoli formali e l'apporto determinante all'operazione integrino responsabilità penale personale.
art. 40 cod. pen.
Richiamato in relazione al rapporto di causalità; la Corte ha ritenuto che le attività esercitate dai ricorrenti concorrano causalmente al risultato dissipativo.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in tema di concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso e il contributo consapevole di ciascun imputato all'operazione unitaria.
art. 379 cod. pen.
Citato come formulazione alternativa prospettata da uno degli imputati (aiuto al reato); i giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto invece integrata la più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta per il contributo determinante fornito.
art. 132 cod. pen.
Richiamato in ordine alla determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 133 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 132 sullo sforzo motivazionale richiesto al giudice di merito nella quantificazione della pena; la Cassazione non ha rilevato vizi che giustificassero sindacato di merito.
Massime di principio
- Le singole operazioni patrimoniali vanno valutate nel loro contesto temporale e funzionale: atti apparentemente leciti possono assumere natura dissipativa se concorrono in un disegno unitario volto a salvaguardare interessi privati a danno dei creditori.
- Pagamenti effettuati per servizi riferibili a patrimoni di soci o terzi e non giustificati da un interesse sociale concreto possono essere qualificati come atti di bancarotta fraudolenta.
- La trasformazione di crediti in partecipazioni societarie e la successiva cessione a soggetti o trust terzi può costituire dissipazione se determina una sostanziale perdita di valore recuperabile per la massa creditoria.
- L'assunzione consapevole di cariche formali (procuratore, liquidatore, trustee, acquirente di quote) non esclude la responsabilità penale: anche un "prestanome" che fornisce un contributo determinante alle operazioni può essere ritenuto concorrente nel reato.
- Richieste di integrazione probatoria in appello devono essere motivate mostrando la rilevanza effettiva degli ulteriori documenti o testi rispetto alle questioni decisive; la Cassazione verifica che il rifiuto non sia arbitrario quando i fatti sono già adeguatamente chiariti.
- La valutazione della pena resta di competenza del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per vizio motivazionale grave o arbitrio.
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