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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24578/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2005. L’accertamento aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non documentati, inesistenti o non inerenti, oltre all’IVA indebitamente detratta. In particolare, l’Ufficio aveva contestato: i costi per carburante, per euro 4.617,52, perché le schede carburante erano prive della firma di convalida del gestore; e costi per prestazioni di servizi, per euro 102.000,00, perché concentrati in modo anomalo nel mese di dicembre, in prossimità della cessazione dell’attività al 31.12.2005. Il ricorso per cassazione era articolato in otto motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile; 2) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, per carenza dei presupposti delle presunzioni utilizzate; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 per omessa valutazione della documentazione prodotta; 4) analoga censura di omessa valutazione documentale sotto diverso profilo processuale; 5) e 6) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 7) violazione dell’art. 109 TUIR sulla deducibilità dei costi; 8) violazione dell’art. 21 d.P.R. 633/1972 sulla detraibilità dell’IVA. Con memoria, inoltre, il ricorrente chiedeva la rideterminazione dell’avviso per sopravvenuta assoluzione penale, questione introdotta tardivamente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d’appello, seppur sintetica, era sufficiente e non meramente apparente. Ha respinto il secondo motivo, affermando che l’Amministrazione può contrastare la deduzione di costi e la detrazione IVA anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e che nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato l’antieconomicità, la mancata documentazione e le irregolarità delle schede carburante. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato con precisione quali documenti sarebbero stati trascurati né trascritto i relativi contenuti rilevanti. Ha dichiarato inammissibili i motivi quinto e sesto per il limite della doppia conforme. Ha ritenuto inammissibili anche il settimo e l’ottavo motivo, in quanto sollecitavano una nuova valutazione del merito e delle prove. Infine, ha considerato inammissibile la richiesta formulata in memoria relativa alla sopravvenuta sentenza penale assolutoria, perché nuova e tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito, con ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria può avere motivazione sintetica, purché consenta di comprendere il percorso decisionale

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per vizio motivazionale ricorre solo in caso di mancanza assoluta o radicale apparenza della motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente una motivazione succinta della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo quando la motivazione manchi in senso costituzionalmente rilevante

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di censurare il semplice difetto o l’insufficienza di motivazione nel regime applicabile ratione temporis

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    legittima l’accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa valutazione delle prove richiede specificità e corretta deduzione del vizio processuale

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiama l’applicazione delle norme processuali civili al processo tributario, nei limiti di compatibilità

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l’indicazione specifica dei documenti e degli atti su cui il ricorso si fonda

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, nel regime applicabile

  • art. 109 TUIR

    i costi sono deducibili solo se inerenti all’attività e adeguatamente provati

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    la detrazione IVA è subordinata alla prova dell’effettività e regolarità delle operazioni fatturate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    impone il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

  • art. 8 d.l. 16/2012

    la sua invocazione in memoria è stata ritenuta tardiva e inammissibile nel caso concreto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da radicale contraddittorietà; non è sufficiente la sola sinteticità dell’argomentazione.
  • L’Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità dei costi e la detraibilità IVA anche mediante presunzioni semplici, purché il quadro indiziario sia grave, preciso e concordante; in presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
  • Le schede carburante, per consentire la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA, devono essere integralmente regolari e sottoscritte; la mancanza degli elementi richiesti non può essere supplita da equipollenti.
  • I costi sono deducibili solo se inerenti all’attività d’impresa e specificamente provati quanto a esistenza, natura e destinazione economica; l’inerenza deve risultare da elementi idonei e non da mere allegazioni.
  • In cassazione, le censure che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito o delle prove sono inammissibili; il ricorso deve indicare con specificità i documenti e gli atti asseritamente trascurati e la loro decisività.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile quando ricorre la c.d. doppia conforme, nei limiti previsti dalla disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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