Cassazione Penale, Sentenza n. 29116/2026 del 31/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un riesame di misura cautelare personale. L'indagato era stato raggiunto da ordinanza genetica del G.i.p. che gli applicava la custodia in carcere per gravi indizi di concorso, insieme ad altri soggetti, in un'attività di detenzione e traffico di stupefacenti. I fatti descritti sono: controllo della Guardia di Finanza in campagna nei pressi di Cetraro; rinvenimento in un casolare di circa 5,563 kg di cocaina, sostanza da taglio, materiale per confezionamento e pesatura, denaro contante per oltre 100.000 euro, nonché marijuana; presenza di più persone; auto dell'indagato con vano occulto nel paraurti posteriore. Nel ricorso si deduceva, da un lato, la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi, sostenendo che l'indagato fosse stato trovato solo mentre armeggiava alla propria auto sulla strada, senza mai avvicinarsi al casolare, e che i dati raccolti fossero compatibili con la sua diversa versione: viaggio a Cetraro per acquistare 500 grammi di marijuana da rivendere nel luogo di residenza, senza prova di codetenzione della cocaina o del denaro rinvenuti nell'immobile. Dall'altro lato, si censurava l'ordinanza per l'insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., assumendo che il pericolo di recidiva fosse stato desunto solo dalla gravità del fatto e che mancasse una motivazione concreta e attuale, oltre alla ragione per cui misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari, non sarebbero state sufficienti. La Corte ha ritenuto i motivi infondati, rilevando che il ricorso mirava in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione del compendio indiziario non consentita in sede di legittimità; ha giudicato non manifestamente illogica la motivazione del tribunale sulla partecipazione dell'indagato all'attività di narcotraffico e sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, desunta dalle modalità della condotta, dal viaggio organizzato, dall'auto modificata, dal contesto del casolare e dalle stesse dichiarazioni rese dall'indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva mantenuto la custodia cautelare in carcere. Ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nell'attività di detenzione e spaccio di stupefacenti, e ha reputato correttamente motivata anche la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della sola custodia in carcere. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Norme richiamate
artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
richiamati come base del titolo cautelare per il concorso nella detenzione e nel traffico di sostanze stupefacenti, con aggravante/forma aggravata collegata alla fattispecie contestata
art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
indicato quale base della perquisizione del casolare
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
le esigenze cautelari per pericolo di reiterazione devono essere concrete e attuali e non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del fatto
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente
art. 273 c.p.p.
richiamato implicitamente nel passaggio sui gravi indizi di colpevolezza, quale presupposto della misura cautelare
art. 325 c.p.p.
il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge e ai vizi estremi della motivazione nei ricorsi contro provvedimenti cautelari personali
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o una rilettura del compendio indiziario; il controllo di legittimità si limita alla verifica della violazione di legge e della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La motivazione del giudice cautelare sui gravi indizi è sufficiente quando colleghi in modo non illogico gli elementi fattuali al giudizio di probabile colpevolezza; in cassazione non può essere sostituita da una diversa ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa.
- Il pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. deve essere concreto e attuale e va desunto dalle modalità della condotta, dalla personalità dell'indagato e dagli elementi specifici del caso; non può essere fondato esclusivamente sulla gravità astratta del reato.
- L'attualità del pericolo non coincide con la necessità di una imminente occasione delittuosa, ma richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di nuove condotte criminose, anche in assenza di opportunità immediate.
- La custodia in carcere è legittima quando il giudice spieghi in modo congruo perché misure meno afflittive non siano sufficienti a neutralizzare il pericolo di recidiva, valorizzando elementi concreti del contesto e del collegamento dell'indagato con ambienti criminali.
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