Cassazione Penale, Sentenza n. 15135/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge (artt. 157 e ss. cod. pen.): si contestava che non fosse stata dichiarata la prescrizione dei fatti di ricettazione commessi fino al 02/12/1998, sostenendo che la prescrizione era già maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto correttamente individuata la data di consumazione della ricettazione in riferimento a una data prossima alla denuncia di furto (09/09/2014), da cui decorre il termine decennale della prescrizione; ha richiamato giurisprudenza coerente sul punto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 157 e ss. cod. pen.
La questione verte sulla decorrenza del termine di prescrizione: la Corte ha ritenuto che per la ricettazione rilevi la data di ricezione dei beni provento di furto e che, nel caso, la consumazione sia stata individuata in prossimità della denuncia del 09/09/2014, perciò la prescrizione non era maturata per i fatti anteriori al 02/12/1998.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla facoltà delle parti di chiedere la trattazione orale; qui non è stata richiesta, con conseguente decisione con contraddittorio scritto.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Prevede la possibilità di requisitoria scritta; il Sostituto Procuratore Generale ha depositato la requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella indicazione del motivo nel ricorso e nella motivazione della decisione in cassazione: la relazione e la motivazione si sono svolte nei limiti previsti dall'articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere sanzione in favore della cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende per i profili di colpa emersi dal ricorso.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021 (Ceglia, Rv. 282307)
Precedente richiamato che riconosce la rilevanza della ricezione dei beni provento di reato quale evento da cui far decorrere il termine prescrizionale per la ricettazione; la Corte di Cassazione ha seguito tale orientamento.
Massime di principio
- Per la ricettazione la prescrizione si computa dalla data di consumazione dell'illecito: quando la contestazione riguarda la ricezione di beni provento di furto, la decorrenza può coincidere con la data di ricezione/occultamento e, in molti casi, con la data in cui il fatto è denunciato o scoperto.
- Se si contesta la prescrizione, il ricorrente deve indicare e provare con precisione elementi che dimostrino una data di consumazione anteriore a quella ritenuta dal giudice; mere affermazioni generiche sono difficilmente sufficienti.
- La Corte di Cassazione aderisce a precedenti che imputano rilevanza alla ricezione dei beni provento di furto per far decorrere il termine prescrizionale; quindi, nei casi di titoli o valori mobiliari, la provenienza e la data di ricezione sono centrali.
- In mancanza di richiesta di trattazione orale il procedimento può essere deciso sul contraddittorio scritto (art. 611 c.p.p. e norme connesse); le parti devono perciò curare gli atti scritti in cassazione.
- La proposizione di ricorso manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza prima di proporre il gravame.
- Quando si impugna in cassazione per vizio di prescrizione, è utile documentare la cronologia degli atti (denunce, acquisti, passaggi di possesso) e richiamare precedenti giurisprudenziali analoghi per sostenere la diversa decorrenza del termine prescrizionale.
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