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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11288/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo totale intervenuto tra le parti e della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 546/1992, compensando integralmente le spese di lite e precisando che non vi era luogo a pronuncia sul doppio contributo unificato per difetto dei presupposti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato, con cinque motivi, la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso proposto contro un avviso di accertamento per la rettifica dell'IMU relativa a un'annualità d'imposta indicata nel testo come 2014. Nel corso del giudizio di cassazione è stato poi depositato un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 d.lgs. 546/1992, sottoscritto dalle parti, con il quale esse hanno conciliato tutte le controversie pendenti tra loro e la parte ricorrente ha espressamente rinunciato ai ricorsi ancora pendenti, includendo il procedimento in esame nell'elenco delle liti definite.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. 546 del 1992

    comma 4; comma 4 bis; comma 2

    La conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo; tale disciplina si applica anche alle controversie pendenti in Cassazione; quando le parti definiscono integralmente la lite e interviene rinuncia al ricorso, ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si fa luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato quando non ne sussistono i presupposti.

Massime di principio

  • La definizione conciliativa della controversia tributaria, ove formalizzata con accordo sottoscritto dalle parti, è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione.
  • La rinuncia espressa al ricorso, se inserita in un quadro di conciliazione totale delle liti pendenti tra le parti, consente di chiudere il processo senza decisione sul merito.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a conciliazione, le spese possono essere compensate se ciò risulta dall'accordo o dalla regolazione adottata dalla Corte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non va disposto quando il processo si chiude per effetto della cessazione della materia del contendere e manchino i relativi presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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