Cassazione Penale, Sentenza n. 7393/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura di violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla configurazione della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, con riferimento al contratto di leasing immobiliare del 12/02/2007 e alla presunta imprevedibilità del dissesto; si deduceva che la stipula era lecita e che la solidità patrimoniale del ricorrente e le precedenti operazioni analoghe avrebbero reso non prevedibile il venir meno della capacità di pagamento; 2) doglianza sulla mancata derubricazione dei fatti a bancarotta semplice colposa (art. 224, n. 2 I.fall.), sostenendo che l'operazione era finalizzata a un risparmio fiscale e che, al più, si sarebbe trattato di negligenza e omissione di adeguata gestione della crisi; contestazione anche della qualificazione come bancarotta per distrazione; 3) mancata o apparente motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la corte di merito abbia dato peso esclusivo a elementi sfavorevoli (es. tempistica della denuncia di furto delle scritture contabili) senza valutare elementi di favore quali incensuratezza, sofferenza personale e collaborazione col curatore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in parte e respinto nella restante parte. La Corte di Cassazione ha rigettato le censure del ricorrente, confermando la correttezza della motivazione della corte d'appello e ribadendo principi giurisprudenziali consolidati: non è consentita alla Cassazione una rivalutazione libera del fatto e delle prove; le operazioni complesse riconducibili allo schema leasing/subaffitto potevano costituire atti intrinsecamente pericolosi per la salute economica della società e, nella fattispecie, la loro realizzazione in un contesto di perdita della capacità reddituale del ricorrente rendeva prevedibile il dissesto; è stato ritenuto sussistente il dolo (anche nella forma di dolo eventuale) necessario per la bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223, co. 2, n. 2 I.fall.; la derubricazione a bancarotta semplice è esclusa quando la condotta sia dolosa o sia accettato il rischio del dissesto; inoltre la condotta omissiva del ricorrente (mancata attivazione per esigere i crediti spettanti alla società) integra condotta distrattiva; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato sulla base della gravità della condotta e degli elementi ostativi citati dalla corte d'appello.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (I.fall.)
Riferito alla bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose: la norma punisce abusi di gestione o atti intrinsecamente pericolosi per la salute economica dell'impresa. Per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico e la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa; non è necessario provare il dolo specifico diretto al fallimento.
art. 224, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (I.fall.)
Norma sulla bancarotta semplice (colposa) che sanziona gli amministratori che cagionano o aggravano il dissesto con inosservanza di obblighi di legge; applicabile solo se la condotta è colposa e non dolosa. Se emerge dolo (anche eventuale) la fattispecie semplice è esclusa.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamata in tema di motivazione e vizi di motivazione: la Corte precisa che non è necessario rispondere espressamente a ogni singola argomentazione dell'impugnante se la decisione mostra di avere tenuto presenti i fatti decisivi; pertanto l'assenza di replica puntuale non costituisce automaticamente vizio se la motivazione complessiva è esaustiva.
art. 41, cod. pen.
Principio del concorso di cause: la presenza di una causa preesistente del dissesto non esclude la rilevanza causale di operazioni dolose che lo hanno aggravato o determinato; rilevanza del concorso causale ai fini della responsabilità.
art. 133, cod. pen.
Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può valutare gli elementi di personalità e di fatto e limitarsi a considerare l'elemento che ritiene prevalente; il diniego può essere motivato anche sulla sola base della gravità della condotta o dei precedenti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti e le prove: i giudizi di fatto e le valutazioni probatorie compiute dal giudice del merito sono vincolanti in sede di legittimità, salvo vizio di motivazione palese.
- Per configurare la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2 I.fall.) non è necessario il dolo specifico diretto al fallimento: è sufficiente il dolo generico accompagnato dalla prevedibilità del dissesto come effetto delle operazioni antidoverose (anche dolo eventuale quando il soggetto accetta il rischio del dissesto).
- La qualificazione tra bancarotta semplice (colposa) e fraudolenta (dolosa) dipende dalla soggettività della condotta: se emerge che l'amministratore ha accettato il rischio del dissesto o ha posto in essere atti intrinsecamente pericolosi per la società, la fattispecie dolosa prevale e la semplice è esclusa.
- Il fatto che operazioni analoghe in passato siano andate a buon fine non esclude la responsabilità se l'ultima operazione è stata compiuta in un contesto mutato (es. perdita di capacità reddituale) tale da rendere prevedibile il dissesto.
- La mancata azione dell'amministratore per esigere crediti dalla sua impresa o per tutelare la società può integrare condotta distrattiva e rilevare penalmente, anche se gli obblighi coinvolgono soggetti collegati.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato sulla base della gravità del fatto e di elementi ostativi anche senza elencare tutte le circostanze favorevoli prospettate dalla difesa.
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