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Sentenza

Sentenza n. 1997/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell'amministrazione sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente lamentava quindi l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'attivazione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare un'istanza e l'attivazione del relativo procedimento possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Quando la cessazione della materia del contendere consegue all'attivazione dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso, la regolazione delle spese può tener conto sia della durata dell'inerzia precedente sia del comportamento successivo dell'amministrazione; il giudice può compensare le spese e porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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