Sentenza del 03/08/2016 n. 16176 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2004-2008, contestando l'applicazione della tariffa prevista per alberghi, affittacamere, collegi, convitti, bar, ristoranti e pizzerie, anziché quella per abitazioni private. Ha sostenuto che la propria attività consistesse nella semplice locazione di appartamenti e che l'assimilazione alle attività alberghiere e di ristorazione violasse il criterio della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. Ha inoltre denunciato un vizio di motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla natura dell'attività, trattandosi di una questione di fatto non riesaminabile in sede di legittimità e risultando dagli stessi atti che gli appartamenti erano gestiti a fini turistico-ricettivi con servizi agli ospiti. Ha inoltre ritenuto legittima la scelta del Comune di distinguere le attività alberghiere dalle civili abitazioni e di raggruppare, ai fini tariffari, più attività, poiché il D.Lgs. n. 507 del 1993 lascia ai Comuni un margine di discrezionalità nella classificazione e nell'equiparazione delle categorie. Il vizio di motivazione è stato dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68
Il Comune può classificare locali e aree in categorie e sottocategorie secondo la loro omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.
La disposizione attribuisce ai Comuni un potere regolamentare nella classificazione delle attività e non impone necessariamente tariffe differenziate per ciascun gruppo indicato dalla legge. È quindi possibile, nell'esercizio della discrezionalità regolamentare, equiparare più attività ai fini tariffari, purché la classificazione rispetti i criteri di legge.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2
I rapporti tra le tariffe costituiscono elementi di riscontro della legittimità della deliberazione tariffaria.
Il controllo sulla congruità delle tariffe non richiede necessariamente il confronto tra le singole tariffe di ogni categoria, ma deve riguardare il rapporto complessivo tra tariffe e costi del servizio, considerati secondo la classificazione economica.
Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
È stato invocato dal contribuente in relazione all'interpretazione delle norme sulla classificazione tariffaria, ma la Corte ha escluso che il regolamento comunale contrastasse con i limiti normativi.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni di diritto o mere argomentazioni. Inoltre, una motivazione non può essere contemporaneamente omessa e insufficiente o contraddittoria.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando la decisione di merito è corretta nella soluzione giuridica, la Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione senza necessariamente cassare la sentenza.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
È richiamato quale ulteriore riferimento al criterio della maggiore capacità produttiva di rifiuti delle attività alberghiere rispetto alle civili abitazioni.
Massime di principio
- Per la TARSU, un'attività svolta in forma turistico-ricettiva può essere qualificata come alberghiera o assimilata, anche se riguarda appartamenti, quando il gestore offre servizi agli ospiti e non si limita alla mera locazione abitativa.
- La maggiore tariffa applicata alle strutture alberghiere rispetto alle abitazioni private è normalmente legittima, perché la maggiore produzione potenziale di rifiuti delle attività ricettive può essere considerata un dato di comune esperienza.
- Il Comune dispone di un margine di discrezionalità nel raggruppare più attività nella stessa categoria tariffaria; la scelta è censurabile solo se viola concretamente la legge, è manifestamente irragionevole o non rispetta il criterio della potenzialità di produzione dei rifiuti.
- La stagionalità dell'attività non esclude automaticamente la tariffa prevista per le strutture ricettive: può eventualmente giustificare riduzioni o agevolazioni se previste dalla disciplina applicabile.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione della natura concreta dell'attività o dei fatti già accertati nei precedenti gradi; tali contestazioni devono essere adeguatamente provate e dedotte nel giudizio di merito.
- Un avviso di accertamento TARSU può essere sufficientemente motivato quando indica la categoria regolamentare applicata e consente al contribuente di comprendere la ragione della maggiore imposta.
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