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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-337/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021. — DM e LR contro Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articoli 58 e 60 – Utente di servizi di pagamento – Notifica delle operazioni di pagamento non autorizzate – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali medesime operazioni – Azione di responsabilità fatta valere dal fideiussore di un utente di servizi di pagamento. — Causa C-337/20

Giurisprudenza europea62020CJ0337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regime della direttiva 2007/64 sulle operazioni di pagamento non autorizzate è completo e armonizzato: il mancato rispetto del termine di notifica di 13 mesi preclude all’utente ogni azione di responsabilità contro la banca basata sugli stessi fatti. Al tempo stesso, la disciplina UE non si estende al fideiussore dell’utente, che può quindi invocare il diritto nazionale per contestare il debito garantito, senza essere vincolato dall’obbligo di notifica previsto per l’utente.

Servizi di pagamento: la direttiva 2007/64 osta a un’azione di responsabilità di diritto comune dell’utente oltre il termine di notifica di 13 mesi, ma non impedisce al fideiussore di far valere il diritto nazionale contro il prestatore di servizi di pagamento.

La questione giuridica

Se gli articoli 58 e 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 debbano essere interpretati nel senso che: 1) escludono qualsiasi azione di responsabilità civile di diritto comune dell’utente dei servizi di pagamento, fondata sugli stessi fatti di un’operazione non autorizzata o inesatta, quando l’utente non abbia rispettato il termine di notifica di 13 mesi; 2) ostano a che il fideiussore dell’utente invochi la responsabilità civile di diritto comune del prestatore di servizi di pagamento per contestare l’importo del debito garantito.

Principio di diritto

Gli articoli 58 e 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, letti alla luce degli articoli 59 e 86 della medesima direttiva, istituiscono un regime pienamente armonizzato per le operazioni di pagamento non autorizzate o inesatte: se l’utente non notifica l’operazione al prestatore entro 13 mesi dall’addebito, non può aggirare tale preclusione invocando una diversa azione di responsabilità di diritto comune fondata sugli stessi fatti. Tuttavia, poiché la direttiva disciplina solo i rapporti tra prestatore e utente di servizi di pagamento e non quelli con il fideiussore, essa non impedisce a quest’ultimo di far valere, se il diritto nazionale lo consente, la responsabilità civile di diritto comune del prestatore per contestare il debito garantito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 58 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 59 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 60 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 75 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 86 della direttiva 2007/64/CE
  • Direttiva (UE) 2015/2366
  • Articolo 71 della direttiva (UE) 2015/2366
  • Articolo 73 della direttiva (UE) 2015/2366
  • Articolo 89 della direttiva (UE) 2015/2366
  • Articolo 107 della direttiva (UE) 2015/2366

Responsabilità per operazioni di pagamento non autorizzate e fideiussione

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Cour de cassation francese, concerne l’interpretazione degli articoli 58 e 60 della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno. Il caso nasce da bonifici eseguiti senza autorizzazione della società cliente della banca e dalla successiva iniziativa del fideiussore, che intendeva opporre tali operazioni per ridurre il debito garantito.

Fatti e procedimento principale

La CRCAM aveva concesso una linea di credito alla società GCA, garantita da fideiussione solidale di LR. Dopo la disdetta della linea di credito, la banca chiese il pagamento al fideiussore. LR sostenne che la banca aveva effettuato bonifici a terzi senza autorizzazione della società debitore principale e che l’importo di tali bonifici doveva essere detratto dal credito vantato nei suoi confronti.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence dichiarò irricevibili le contestazioni, perché l’utente non aveva rispettato il termine di tredici mesi previsto dall’articolo L. 133-24 del code monétaire et financier. Dinanzi alla Cour de cassation, LR sostenne che tale preclusione non impediva di far valere, sul piano del diritto comune, la responsabilità contrattuale della banca per inadempimento dell’obbligo di vigilanza.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 58, 59, 60, 75 e 86 della direttiva 2007/64/CE;
  • il considerando 31, che collega il termine di notifica alla riduzione dei rischi e alla certezza del diritto;
  • il considerando 47, che delimita la direttiva ai rapporti contrattuali tra utente e prestatore;
  • l’articolo 86, sulla piena armonizzazione;
  • per continuità sistematica, gli articoli corrispondenti della direttiva (UE) 2015/2366, che ha sostituito la direttiva 2007/64.

Prima questione: effetto preclusivo del termine di notifica

La Corte afferma che l’articolo 60, paragrafo 1, letto insieme all’articolo 58, subordina il rimborso delle operazioni non autorizzate alla tempestiva notifica da parte dell’utente entro tredici mesi dall’addebito. L’espressione «fatto salvo l’articolo 58» significa che, decorso tale termine senza denuncia, il regime di responsabilità del prestatore non può più operare.

Il ragionamento della Corte si sviluppa su quattro piani:

  • letterale: il rinvio espresso all’articolo 58 condiziona la responsabilità del prestatore al rispetto del termine;
  • contestuale: gli articoli 58, 59 e 60 compongono un sistema unitario, che comprende anche la ripartizione dell’onere della prova a carico del prestatore;
  • teleologico: il legislatore ha voluto un mercato unico dei servizi di pagamento fondato su certezza del diritto e armonizzazione, evitando la coesistenza di regimi nazionali paralleli;
  • storico: i lavori preparatori confermano che il termine uniforme era considerato essenziale per rendere definitive le operazioni non contestate in tempo utile.

Ne deriva che, se l’utente non ha rispettato il termine di notifica, non può far valere la responsabilità del prestatore nemmeno sulla base di un diverso regime nazionale di responsabilità di diritto comune per gli stessi fatti. La direttiva realizza infatti una piena armonizzazione e non consente agli Stati membri di mantenere o introdurre rimedi concorrenti che svuotino il meccanismo dell’articolo 58.

Seconda questione: posizione del fideiussore

Quanto al fideiussore, la Corte osserva che la direttiva 2007/64 disciplina i diritti e gli obblighi solo tra prestatore e utente dei servizi di pagamento. Il fideiussore non rientra nella nozione di «utente di servizi di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 10, né in quella di pagatore o beneficiario, e il contratto di fideiussione è distinto dal rapporto di pagamento regolato dalla direttiva.

Di conseguenza:

  • l’obbligo di notifica dell’articolo 58 grava solo sull’utente;
  • il rimborso dell’articolo 60 spetta al pagatore, non al fideiussore;
  • il fideiussore non può invocare il regime armonizzato della direttiva, ma può agire secondo il diritto nazionale applicabile.

La Corte respinge l’argomento del rischio di elusione del termine di notifica: il possibile ricorso del fideiussore al diritto nazionale non incide sul rapporto tra prestatore e utente, che resta integralmente disciplinato dalla direttiva. Se il diritto interno lo prevede, il prestatore può eventualmente rispondere verso il fideiussore per la propria negligenza nell’esecuzione dell’operazione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • gli articoli 58 e 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 ostano a che l’utente faccia valere la responsabilità del prestatore sulla base di un regime di diritto comune diverso da quello della direttiva, quando non abbia notificato l’operazione entro tredici mesi;
  • gli stessi articoli non ostano a che il fideiussore invochi, secondo il diritto nazionale, la responsabilità civile di diritto comune del prestatore per contestare l’importo del debito garantito.

Principio affermato

La direttiva 2007/64 realizza un regime pienamente armonizzato di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate: il mancato rispetto del termine di notifica di 13 mesi preclude all’utente ogni azione risarcitoria contro il prestatore fondata sugli stessi fatti. Tuttavia, tale disciplina non si estende al fideiussore dell’utente, che resta libero di far valere i rimedi previsti dal diritto nazionale nei confronti del prestatore di servizi di pagamento.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentoresponsabilità del prestatore di servizi di pagamentooperazioni non autorizzatefideiussionearmonizzazione del diritto ue

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