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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8368/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma d'appello che le aveva condannate: 1) per Palma MONTANARO per il reato di cui all'art. 612, comma 2 c.p. (minacce); 2) per Rosa e Tommasa MONTANARO per il reato di cui all'art. 635 c.p. (danneggiamento). I motivi di ricorso erano essenzialmente quattro: (i) nullità per violazione del diritto di difesa poiché i giudici di appello avrebbero ignorato la tempestiva comunicazione di adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali e quindi non avrebbero dovuto celebrare l'udienza di trattazione in camera di consiglio; (ii) vizio della motivazione e insufficienza degli indizi: le dichiarazioni della persona offesa sarebbero contraddittorie, prive di riscontri esterni e non raggiungerebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p.; eccezione di difformità tra capo di imputazione e risultanze istruttorie e di assenza di Rosa al fatto; (iii) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'assenza di precedenti; (iv) motivazione carente sulla quantificazione del risarcimento del danno alla parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (a) il primo motivo è manifestamente infondato: in regime di normativa emergenziale (art. 23 d.l. 149/2020 e art. 23-bis L.176/2020) il processo d'appello poteva essere trattato in camera di consiglio senza intervento dei difensori; l'adesione del difensore a uno sciopero/astensione non imponeva il rinvio in assenza di richiesta di discussione orale; (b) il secondo motivo è inammissibile perché meramente reiterativo dell'impugnazione di appello e perché la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di merito riservata ai giudici di merito: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente, considerando anche riscontri (testimonianza oculare, screenshot, certificato medico, accertamento dei carabinieri); (c) il terzo e il quarto motivo sono aspecifici e reiterativi e quindi inammissibili: la Corte di appello ha dato adeguata motivazione sulla determinazione della pena e sulla quantificazione equitativa del danno non patrimoniale; (d) a seguito dell'inammissibilità le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 612, comma 2; art. 635

    Art. 612, comma 2 in relazione alle minacce contestate a Palma; art. 635 per il danneggiamento contestato a Rosa e Tommasa. Le norme sono state applicate nella forma comune ai fatti ritenuti provati dal giudice di merito.

  • Codice di procedura penale

    art. 178, comma 1, lett. c); art. 191; art. 192; art. 530; art. 591, comma 1, lett. c); art. 606, comma 1, lett. e); art. 611, comma 1; art. 616

    Art. 178 citato dalle ricorrenti per la nullità: la Corte ha ritenuto infondato il rilievo. Art. 192 relativo ai requisiti degli indizi: i criteri sono stati ritenuti osservati dal giudice di merito unitamente ai riscontri. Art. 591 e art. 606 c.p.p. richiamati in relazione ai limiti di specificità del motivo; art. 611 richiamato a giustificazione delle modalità di camera di consiglio; art. 616 invocato per la condanna alle spese e all'obolo alla cassa delle ammende.

  • Decreto-legge 149/2020

    Ha previsto la possibilità di trattare i giudizi di appello in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta di discussione orale; la Cassazione ha ritenuto applicabile tale disciplina al caso e quindi non fondata l'eccezione di nullità per adesione all'astensione.

  • Legge 176/2020

    Norma di conversione/integrazione della disciplina emergenziale richiamata per legittimare la trattazione in camera di consiglio non partecipata e neutralizzare l'effetto dell'astensione dei difensori.

  • Costituzione

    Richiamata dalle ricorrenti in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto compatibile la trattazione camerale ex norme emergenziali con il diritto di difesa ove non sia richiesta discussione orale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Richiamata dalle ricorrenti con riferimento al diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie siano rispettate anche in sede di camera di consiglio secondo le norme emergenziali e la valutazione di merito.

Massime di principio

  • L'adesione del difensore a uno sciopero/astensione non impone automaticamente il rinvio di un'udienza trattata in camera di consiglio ai sensi della normativa emergenziale; se non è stata richiesta la discussione orale, la trattazione può procedere.
  • Quando la sentenza d'appello richiama e condivide i criteri valutativi del primo grado si configura una 'doppia conforme' e le due decisioni si leggono congiuntamente per valutare la motivazione.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è in linea di massima questione di fatto riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifesti profili di contraddittorietà o illogicità.
  • Le impugnazioni che si limitano a riprodurre i motivi già svolti in appello o che siano aspecifiche sono inammissibili per difetto di critica argomentata e di specificità come prescritto dal codice di rito.
  • La prova fondata su dichiarazioni della persona offesa può essere sufficiente se corredata da adeguata motivazione sul loro accertamento e, quando possibile, da riscontri (testimonianze, documenti, accertamenti tecnici).
  • La liquidazione del danno non patrimoniale avviene in via equitativa: è sufficiente indicare i fatti e il percorso logico che giustificano la somma, senza necessità di calcoli analitici dettagliati.
  • La Corte di Cassazione può condannare le parti soccombenti al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per profili di colpa nella presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili o infondati.

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