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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32280/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'imputato per il delitto di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000). La difesa sosteneva che la competenza dovesse essere radicata nel Tribunale di Napoli, in quanto sede effettiva dell'Adrintec s.r.l. (luogo dove si sarebbe concretamente verificata l'omissione del versamento). La Procura di Milano ha invece sostenuto che, a causa della dematerializzazione dei pagamenti (modalità telematiche), non è possibile individuare un unico luogo di adempimento e che, pertanto, si dovesse applicare il criterio residuale dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000 con riferimento al luogo dell'accertamento (Milano).

La decisione

La Corte ha ritenuto che il reato di cui all'art. 10-ter si consuma al momento della scadenza del termine per il versamento e che il luogo di consumazione coincide con il luogo in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento. Tuttavia, richiamando la normativa sulla dematerializzazione dei pagamenti (art. 37, comma 49, d.l. 223/2006 conv. nella L. 248/2006) e la conseguente possibilità di effettuare il versamento da qualsiasi sportello/intermediario sul territorio nazionale, ha concluso che nella fattispecie non è possibile individuare in modo certo il locus commissi delicti secondo l'art. 8 c.p.p. Mancando elementi concreti che attestino l'avvenuto principio di pagamento nella circoscrizione di Napoli, e considerato che gli interlocutori risultano essere l'ufficio territoriale di Milano, il Collegio ha applicato il criterio sussidiario previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000 (luogo dell'accertamento) e ha quindi confermato la competenza territoriale del Tribunale di Milano.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Il reato si consuma alla scadenza del termine per il versamento; il luogo di consumazione coincide con il luogo in cui si sarebbe dovuto compiere l'adempimento (il versamento).

  • art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina la competenza per territorio nei reati tributari: la regola è il luogo di consumazione ai sensi dell'art. 8 c.p.p.; solo ove non sia possibile determinarlo si applica il luogo dell'accertamento (criterio sussidiario), che prevale per la natura speciale della norma.

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Regola generale per l'individuazione del locus commissi delicti; applicabile se è possibile determinare il luogo di consumazione del reato (qui, il luogo dell'adempimento).

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Regole generali di competenza concorrente/territoriale; in materia tributaria la norma speciale (art. 18 d.lgs. 74/2000) prevale.

  • art. 37, comma 49, d.l. n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006)

    "a partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte..."

    Ha dematerializzato il pagamento delle imposte (obbligo di F24 telematico), rendendo non individuabile un luogo unico e certo dell'adempimento e giustificando il ricorso al criterio residuale del luogo di accertamento.

  • art. 38 d.P.R. n. 633/1972 (richiamato)

    Nell'ambito normativo IVA, integrato dalle disposizioni successive sulla modalità di pagamento telematico; contribuisce al quadro che rende il luogo dell'adempimento indeterminato.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e art. 3 d.P.R. n. 322/1998 (richiamati)

    Norme sul ruolo degli intermediari abilitati al servizio telematico; confermano la possibilità di effettuare versamenti tramite intermediari su scala nazionale.

Massime di principio

  • Quando il pagamento dell'imposta è telematico e può essere effettuato tramite molteplici sportelli/intermediari sul territorio nazionale, risulta spesso impossibile determinare un unico "locus commissi delicti" ai sensi dell'art. 8 c.p.p.
  • In tali ipotesi la norma speciale (art. 18 d.lgs. n. 74/2000) prevede il criterio residuale del luogo di accertamento del reato: se non si può individuare con certezza il luogo di consumazione, la competenza territoriale si radica dove ha sede l'ufficio che ha effettuato l'accertamento.
  • Per contestare con successo la competenza territoriale basata sul luogo di accertamento, la difesa deve fornire elementi concreti e probatori che attestino l'effettivo "principio di pagamento" o l'effettiva sede operativa dell'azienda nel territorio dedotto (es. tracciati telematici, evidenze bancarie, sede operativa con funzioni amministrative e direttive comprovate).
  • La normativa fiscale che ha imposto i pagamenti telematici (dematerializzazione) tende a privilegiare la certezza procedurale e quindi il ricorso al luogo di accertamento quando il luogo di adempimento non è individuabile.
  • In presenza di plurime giurisprudenze contrastanti, il decisore valuterà caso per caso la concretezza delle prove sulla sede effettiva e sull'effettivo luogo di pagamento: prove tenui o assenti favoriranno il ricorso al criterio del luogo di accertamento.

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