Cassazione Civile, Ordinanza n. 22542/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata asseritamente irragionevole di un precedente procedimento avente ad oggetto a sua volta l'equa riparazione (c.d. Pinto su Pinto), seguito poi da un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. In sede monitoria la domanda era stata rigettata perché ritenuto non assolto l'onere di esperire i rimedi preventivi e, comunque, perché la durata complessiva del procedimento presupposto non avrebbe superato il termine ragionevole. In opposizione la richiedente sosteneva che, in un procedimento Pinto su Pinto, non trovasse applicazione l'istanza di prelievo del giudizio amministrativo; in subordine affermava di averla comunque presentata e deduceva che la durata ragionevole fosse pari a un anno. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, riconoscendo un indennizzo di euro 400 e ponendo la condanna solo a carico del Ministero della giustizia. La ricorrente principale ha censurato la liquidazione delle spese con due motivi: nullità/motivazione apparente per avere il giudice liquidato unitariamente i compensi della fase monitoria e di opposizione; violazione delle norme sulle spese e sui parametri professionali, per non avere effettuato una doppia liquidazione delle fasi e per non avere considerato la fase di trattazione. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha sostenuto in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che, poiché il ritardo riparabile riguardava il giudizio di ottemperanza, il soggetto obbligato doveva essere il Ministero dell'economia e delle finanze; in via subordinata ha negato comunque la spettanza dell'indennizzo, osservando che il procedimento monitorio presupposto era durato soltanto 21 giorni, dunque entro un tempo ragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero della giustizia, ritenendo corretta la censura relativa al difetto di corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato nella domanda di equa riparazione quando il pregiudizio riguardi giudizi svolti davanti a giurisdizioni diverse ma collegati alla medesima vicenda. Ha affermato che, in tali casi, il ricorrente deve convenire sia il Ministero della giustizia sia il Ministero dell'economia e delle finanze, perché i ritardi dei diversi procedimenti devono essere valutati autonomamente e le eventuali condanne gravano su capitoli di bilancio distinti. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa evocazione anche del Ministero dell'economia e delle finanze e determini il quantum eventualmente dovuto dai due dicasteri in relazione ai ritardi separatamente imputabili. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
artt. 2 e 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
disciplinano il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo e i relativi presupposti
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
regola l'opposizione avverso il decreto di accoglimento o rigetto della domanda di equa riparazione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
fondamento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione del decreto impugnato
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti
art. 91 c.p.c.
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite
art. 2233, secondo comma, c.c.
richiamato per i criteri di determinazione del compenso professionale
art. 24, primo comma, L. n. 794/1942
richiamato in tema di compensi e spese del difensore
art. 13, sesto comma, L. n. 247/2012
richiamato per la disciplina dei parametri forensi
art. 2, primo e quarto comma, d.m. n. 55/2014
richiamato per la liquidazione dei compensi secondo i parametri forensi
tabelle nn. 8 e 12 allegate al d.m. n. 55/2014
richiamate per la distinzione tra fase monitoria e fase di opposizione nella liquidazione dei compensi
art. 3, secondo comma, L. n. 89/2001
richiamato dal Ministero incidentale in tema di legittimazione passiva nelle domande di equa riparazione
art. 75 c.p.c.
richiamato dal Ministero incidentale in tema di capacità e legittimazione processuale
art. 4 L. 4 febbraio 1958, n. 260
l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte
la disposizione opera come rimessione in termini per l'errore di identificazione del soggetto pubblico destinatario dell'atto, ma non determina la stabilizzazione degli effetti nei confronti del soggetto realmente legittimato
Massime di principio
- Nelle domande di equa riparazione riferite a una medesima vicenda processuale che abbia dato luogo a procedimenti svolti davanti a giudici diversi, la legittimazione passiva va valutata separatamente per ciascun segmento processuale e possono essere chiamati in causa entrambi i Ministeri competenti, senza che operi una regola di prevalenza automatica di uno sull'altro.
- Quando il ritardo riparabile riguarda procedimenti autonomi ma collegati, il giudice deve esaminare in modo distinto la durata ragionevole e l'eventuale eccedenza imputabile a ciascun plesso giurisdizionale, con conseguente separata imputazione della condanna alle amministrazioni interessate.
- L'errore nell'individuazione del Ministero passivamente legittimato non può essere sanato mediante una stabilizzazione degli effetti della notificazione al soggetto erroneamente evocato; in applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958 il giudice deve consentire la rinnovazione della notifica al soggetto corretto.
- Se la domanda di equa riparazione è stata comunque proposta contro entrambi i dicasteri, non può parlarsi di decadenza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva solo per mancata contestazione dell'Avvocatura nella fase iniziale, perché il contraddittorio risultava già instaurato nei confronti di entrambi.
- Quando il motivo accolto attiene alla corretta individuazione del legittimato passivo, restano assorbite le censure che investono la quantificazione dell'indennizzo e la liquidazione delle spese, poiché la decisione di rinvio deve rinnovare l'intero esame alla luce del contraddittorio integrato.
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