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Sentenza

Sentenza n. 709/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 389/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 389/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dal 2 gennaio 2025. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nonostante la notifica e la decorrenza del termine, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza in ragione della perdurante inadempienza ministeriale rispetto a un decreto ingiuntivo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni del decreto, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, ove non pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo esecutivo e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà è considerato titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e regolarmente notificato all'amministrazione, non venga eseguito dopo la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un titolo esecutivo giudiziale non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione debitrice e agli organi amministrativi competenti di dare esecuzione alle statuizioni del titolo entro un termine fissato nella sentenza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento, individuandolo nell'organo competente o in un funzionario da esso delegato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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