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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35501/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale di Crotone che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze penali (sentenza del 26/10/2021 irrevocabile il 20/04/2022 e sentenza dell'11/05/2022 irrevocabile il 17/10/2022), entrambe per reati in materia di stupefacenti commessi nel periodo 28 luglio - 6 agosto 2021, e aveva applicato l'art. 81, comma finale, c.p. per commisurare la pena complessiva. Il ricorrente ha dedotto illogicità della motivazione (art. 606, comma 1 c.p.p.), sostenendo che il giudice avrebbe indebitamente aumentato la pena basandosi sulla minima distanza temporale tra i fatti, elemento che a suo avviso dovrebbe solo indicare l'unicità del disegno criminoso e non giustificare un aumento quasi equivalente alla pena di merito.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: la motivazione della commisurazione della pena è stata ritenuta coerente e adeguatamente ancorata a fatti specifici e non contestati (numerosi precedenti penali dell'imputato e ingenti quantitativi di stupefacenti). Il calcolo finale della pena (anni 4 e mesi 10 di reclusione e €24.000 di multa) è risultato inferiore alla somma algebrica delle due pene di merito (5 anni e €25.000) e congruo rispetto alla gravità della seconda condotta e alla personalità del reo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p. (comma finale)

    Norma utilizzata per la commisurazione della pena in caso di continuazione: il giudice dell'esecuzione può determinare una pena unica proporzionata alla gravità complessiva delle condotte; la Corte ha confermato che tale commisurazione rientra nella discrezionalità del giudice dell'esecuzione se ancorata a valutazioni di fatto non contrastate.

  • art. 606, comma 1 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato l'illogicità della motivazione ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto che le valutazioni impugnate fossero adeguatamente motivate e fondate su elementi di fatto specifici, dunque la censura è infondata.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021 (Rv. 281678-01)

    Precedente richiamato per il principio che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite rispetto alle valutazioni già compiute in sede di cognizione che hanno formato giudicato; cioè la commisurazione non può contrastare il giudicato ma può operare valutazioni esecutive nel rispetto dei fatti accertati.

Massime di principio

  • La sola vicinanza temporale tra più reati è un elemento indicativo della continuazione ma non basta da sola a vietare che il giudice dell'esecuzione consideri altri elementi (es. pregresse condanne, gravità e quantità degli stupefacenti) per la commisurazione della pena.
  • Per contestare con successo la commisurazione della pena operata ai sensi dell'art. 81 c.p. è necessario dimostrare che la motivazione sia illogica, contraddittoria o priva di ancoraggio a fatti specifici: censure generiche sulla discrezionalità del giudice sono destinate a fallire.
  • Il giudice dell'esecuzione ha margine discrezionale nel determinare la pena unica, purché non alteri il contenuto del giudicato formato in sede di cognizione; la pena commisurata può essere inferiore alla somma algebrica delle pene già inflitte.
  • In una situazione analoga, chi impugna dovrebbe concentrare le doglianze sulla mancanza di specifici elementi fattuali o su errori aritmetici nella determinazione della pena, oppure dimostrare che il giudice ha valorizzato erroneamente elementi non provati o inesistenti.
  • Se si contesta l'uso della temporalità come elemento aggravante, occorre provare che tale circostanza è stata l'unico motivo per l'aumento e che non sussistono altri elementi oggettivi (pregressi, quantità, modalità) che giustifichino la commisurazione.

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