Sentenza n. 1041/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; - dell’Allegato A alla medesima, recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR”; - dell’Allegato B alla medesima, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della mancata opposizione dell'ARERA. Le spese di lite sono state integralmente compensate. La sentenza è adottata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a., richiamati nell'epigrafe.
Atto impugnato: delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR e relativi Allegati A e B, concernenti la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e la tutela degli utenti per fatturazioni riferite a consumi risalenti a più di due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, nonché i relativi Allegati A e B e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 27 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. L'autorità resistente non si è opposta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata o secondo il procedimento applicabile.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non contestata dalla parte resistente, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse e la parte resistente non si oppone alla richiesta di compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
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