Cassazione Civile, Sentenza n. 13850/2020 del 06/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (società garantita)
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per commissioni insolute relative a garanzie fideiussorie e lettere di patronage prestate in favore della resistente nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999. I giudici di merito avevano revocato il decreto, rilevando che la prova degli accordi e dei pagamenti riguardava garanzie anteriori al 1998, mentre non era dimostrato il perfezionamento di accordi per quelle successive; inoltre, il corrispettivo delle nuove garanzie non era stato convenuto né risultava determinabile sulla base di criteri concordati o per relationem. La ricorrente aveva dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione contraddittoria e incomprensibile, anche per un’asserita confusione sulla data di incorporazione della società originaria garante e sui rapporti di garanzia; 2) nullità per motivazione apparente o incomprensibile, censurando la costruzione grammaticale di una proposizione della sentenza; 3) violazione degli artt. 1362, 1367, 1374 e 1474 c.c., sostenendo che il comportamento successivo delle parti, i precedenti pagamenti e le ammissioni della resistente consentissero di ricostruire l’accordo e il corrispettivo; 4) nullità della motivazione e violazione degli artt. 106 e 113 TUB, contestando che la ricorrente non fosse equiparabile a un soggetto autorizzato all’attività bancaria o finanziaria e censurando il rilievo relativo alla prassi delle commissioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la motivazione d’appello rendeva percepibile il percorso logico e la ricorrente non aveva indicato il fatto storico decisivo asseritamente omesso. Il secondo motivo è stato rigettato perché l’errore grammaticale denunciato era agevolmente emendabile e riguardava una sola delle autonome ragioni della decisione. Il terzo motivo è stato rigettato: i precedenti accordi e pagamenti, riferiti a garanzie anteriori al 1998, non provavano il perfezionamento degli accordi relativi al periodo controverso; inoltre, non risultava un criterio convenzionale per determinare il corrispettivo. L’art. 1474 c.c. non era applicabile, non trattandosi della vendita abituale di cose né essendo dimostrata una prestazione commerciale abitualmente svolta dalla garante con un prezzo normalmente praticato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non incideva sulle autonome ragioni della decisione relative alla mancanza di prova di accordi per le garanzie controverse e all’indeterminatezza del corrispettivo; inoltre, non erano indicati i documenti o le prove da cui risultasse l’autorizzazione finanziaria dedotta. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.700,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1346 c.c.
Non è dubbio in via di principio che un accordo debba ritenersi regolarmente perfezionato anche nel caso in cui l’oggetto (o come nella specie una delle prestazioni) sia indeterminato attualmente, ma comunque determinabile (art. 1346 c.c.).
L’oggetto o la prestazione contrattuale non deve essere necessariamente determinato sin dall’origine, ma deve essere determinabile. In assenza di un criterio convenzionale idoneo a individuare il corrispettivo, la prestazione resta indeterminata e manca un elemento essenziale dell’accordo.
art. 1418 c.c.
la unilaterale determinazione degli importi da parte di FINTECNA, non era stata prevista dalle parti ed era dunque affetta da nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c., in quanto del tutto arbitraria
È nulla la determinazione unilaterale del corrispettivo quando non sia stata prevista dalle parti e non esista un criterio condiviso o altrimenti idoneo a renderlo determinabile.
art. 1474 c.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il richiamo all’art. 1474 c.c., non è conferente, in quanto la fattispecie normativa si riferisce allo scambio di “cose che il venditore vende abitualmente” contro prezzo, mentre nella specie non ricorre nè l’ipotesi di vendita di una “res”, nè la condizione di abitualità della prestazione resa quale attività commerciale ordinariamente svolta da FINTECNA e per la quale sia rilevabile un corrispettivo “normalmente praticato” al pubblico
Il criterio legale suppletivo di determinazione del prezzo previsto per la vendita di cose abitualmente vendute non si estende a una prestazione di garanzia che non costituisca vendita di una cosa né risulti attività commerciale ordinariamente svolta dal prestatore a un prezzo normalmente praticato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
E’ affermazione condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che la motivazione è solo “apparente”, ovvero “perplessa” o “incomprensibile”, e la sentenza è quindi nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
La nullità per vizio motivazionale ricorre soltanto quando la motivazione, pur materialmente presente, non consente di individuare il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice; non basta una ricostruzione fattuale o una valutazione probatoria contestata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Orbene sotto tale profilo, quand’anche così riqualificata la censura, il motivo si palesa egualmente inammissibile non indicando il fatto storico decisivo che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare, ed in particolare il fatto determinate a confutare la ratio decidendi sopra indicata alla lett. b).
La censura per omesso esame richiede l’indicazione puntuale di un fatto storico decisivo non valutato, idoneo a contrastare la ratio decidendi; non è sufficiente denunciare genericamente un errore nella ricostruzione dei fatti.
art. 1362 c.c.
La violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, non è conferente alla “ratio decidendi” secondo cui difetta la prova di accordi di garanzia con CONDOTTE successivi all’anno 1997
Il criterio dell’interpretazione del contratto secondo il comportamento complessivo delle parti non è pertinente quando la decisione si fonda sull’assenza di prova che l’accordo relativo alle specifiche prestazioni controverse sia stato concluso.
art. 1367 c.c.
le invocate ammissioni rese dal rappresentante legale di CONDOTTE, quando anche evidenzianti un errore di fatto del Giudice di appello (che ha limitato tali ammissioni al periodo precedente, fino al 31.12.1997), non consentono di superare la “ratio decidendi” della sentenza fondata sulla mancanza di un criterio convenzionale predeterminato di individuazione della misura del corrispettivo, che rifluisce nella mancanza di un elemento essenziale dell’accordo (art. 1346 c.c.), e contro la quale si infrange anche la censura, genericamente prospettata, della omessa applicazione della norma ermeneutica di cui all’art. 1367 c.c.
Il criterio di conservazione del contratto non può supplire alla mancanza di un criterio convenzionale di determinazione del corrispettivo, quando tale lacuna comporta l’indeterminatezza di un elemento essenziale dell’accordo.
art. 1374 c.c.
Ed è altrettanto innegabile che se le parti abbiano omesso di indicare alcun criterio esterno anche soltanto “per relationem”, si tratta di indagare se la fattispecie negoziale possa essere regolata, sotto il profilo della determinabilità dell’oggetto, mediante forme integrative di determinazione “legale” (es. art. 1474 c.c., art. 1740 c.c., comma 1) od anche “giudiziale” (es. artt. 1657,1709 c.c.).
L’integrazione legale o giudiziale può essere presa in considerazione per rendere determinabile una prestazione solo quando ricorrano i presupposti della specifica disciplina suppletiva invocata; non consente, di per sé, di colmare qualunque omissione relativa al corrispettivo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Priva di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, è poi la censura dedotta in relazione alla violazione dell’art. 1374 c.c., con riferimento all’art. 1474 c.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico la censura e le ragioni per cui la norma invocata sarebbe stata violata; una denuncia generica è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
In ogni caso la censura non è assistita dal requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la ricorrente non indica il documento, ritualmente prodotto in giudizio, ovvero altra prova ritualmente acquisita nei gradi di merito, da cui emerga il riscontro del fatto contrario (ossia la iscrizione di FINTECNA nell’elenco degli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia ad esercitare l’attività finanziaria di prestazione di garanzie)
La censura in cassazione che dipenda da un fatto risultante dagli atti deve indicare il documento o la prova ritualmente acquisiti che lo dimostrino, oltre a rappresentare adeguatamente il fatto processuale rilevante.
artt. 106 e 113 TUB
In ogni caso la censura non è assistita dal requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la ricorrente non indica il documento, ritualmente prodotto in giudizio, ovvero altra prova ritualmente acquisita nei gradi di merito, da cui emerga il riscontro del fatto contrario (ossia la iscrizione di FINTECNA nell’elenco degli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia ad esercitare l’attività finanziaria di prestazione di garanzie), nè viene sviluppato in alcun modo l’argomento giuridico volto a contestare – attraverso l’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria – la statuizione della irrimediabile indeterminatezza del corrispettivo oggetto dell’accordo.
La contestazione della qualificazione del prestatore come soggetto autorizzato all’attività finanziaria deve essere sorretta dall’indicazione delle prove ritualmente acquisite e da un argomento giuridico pertinente; in ogni caso, tale qualificazione non supera autonomamente la distinta ragione della decisione fondata sull’indeterminatezza del corrispettivo.
Massime di principio
- Il corrispettivo di una prestazione contrattuale può essere lasciato indeterminato al momento della conclusione soltanto se sia determinabile sulla base di un criterio convenuto, anche per relationem, oppure attraverso una specifica forma legale o giudiziale di integrazione applicabile al rapporto.
- La determinazione unilaterale del corrispettivo da parte del prestatore non rende determinabile la prestazione se tale potere non è stato concordato e non esiste un diverso criterio condiviso: la quantificazione è arbitraria e l’accordo è nullo per indeterminatezza di un elemento essenziale.
- Accordi e comportamenti riferiti a prestazioni anteriori non dimostrano, da soli, la conclusione di un distinto accordo relativo a prestazioni successive, quando il giudice accerti che queste ultime sono oggetto della pretesa e che manca prova del loro specifico perfezionamento.
- Il criterio legale di determinazione del prezzo della vendita di cose abitualmente vendute non è applicabile a una prestazione diversa dalla vendita, né quando non sia provato che essa costituisca attività commerciale ordinariamente svolta dal prestatore a un prezzo normalmente praticato.
- La motivazione è nulla per apparenza o incomprensibilità solo quando non consente di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito; la contestazione dell’errore nella ricostruzione dei fatti deve essere proposta attraverso il pertinente vizio di legittimità e, ove si denunci l’omesso esame, deve individuare il fatto storico decisivo trascurato.
- I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi che sorreggono la pronuncia; la censura diretta contro una sola di esse è inammissibile se le altre restano idonee, da sole, a sostenere la decisione.
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