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Sentenza

Sentenza del 28/07/2016 n. 605 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Servizi prestati da avvocati - Gratuito patrocinio - Applicazione dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'articolo 60 della legge belga del 30 luglio 2013, che dal 1° gennaio 2014 aveva abolito l'esenzione IVA per i servizi ordinariamente prestati dagli avvocati, assoggettandoli all'aliquota del 21%. Sostenevano che tale imposizione aumentasse i costi di accesso alla giustizia, violasse il diritto a un ricorso effettivo e il principio della parità delle armi di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che i servizi resi nell'ambito del gratuito patrocinio dovessero essere esenti ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE. Invocavano inoltre l'articolo 9, paragrafi 4 e 5, della Convenzione di Aarhus.

La decisione

La Corte di giustizia ha ritenuto valide le disposizioni della direttiva 2006/112/CE che assoggettano all'IVA i servizi degli avvocati prestati a persone non ammesse al gratuito patrocinio: l'IVA può aumentare i costi, ma non costituisce di per sé un ostacolo insormontabile all'accesso alla giustizia né pone il soggetto non passivo in una situazione di netto svantaggio processuale. La Convenzione di Aarhus non può essere utilizzata come parametro per contestare la validità della direttiva, perché le disposizioni invocate non sono sufficientemente precise e incondizionate. Anche i servizi prestati dagli avvocati nell'ambito del gratuito patrocinio non beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), poiché la categoria degli avvocati non è, nel suo complesso, un organismo riconosciuto come avente carattere sociale. Le ulteriori questioni relative ad aliquote ridotte e mantenimento parziale dell'esenzione non sono state esaminate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 1, paragrafo 2

    Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi.

    La disposizione esprime il principio generale di applicazione dell'IVA alle operazioni imponibili e non contrasta, nel caso esaminato, con il diritto di accesso alla giustizia.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

    Sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

    I servizi professionali degli avvocati, prestati a titolo oneroso, rientrano ordinariamente nell'ambito dell'IVA.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47

    Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

    Il diritto a un ricorso effettivo non impone, per le persone non ammesse al gratuito patrocinio, l'esenzione IVA sugli onorari degli avvocati. L'imposizione sarebbe incompatibile solo se rendesse l'accesso alla giustizia praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 132, paragrafo 1, lettera g)

    Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale (...) effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale.

    L'esenzione richiede sia un collegamento stretto con l'assistenza o previdenza sociale sia che il prestatore sia un organismo riconosciuto come avente carattere sociale. La professione forense nel suo complesso non soddisfa tale requisito solo perché alcuni avvocati operano nel gratuito patrocinio.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 168, lettera a)

    Il soggetto passivo ha il diritto (...) di detrarre (...) l'IVA dovuta o assolta (...) per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo.

    La detrazione IVA può differenziare l'incidenza economica dell'imposta tra soggetti passivi e non passivi, ma tale differenza non compromette, di per sé, la parità delle armi nel processo.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 371

    Gli Stati membri che al 1° gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle.

    La norma consentiva al Belgio di mantenere l'esenzione storica, ma non impediva al legislatore nazionale di abolirla.

  • Convenzione di Aarhus, articolo 9, paragrafi 4 e 5

    Le procedure (...) devono offrire rimedi adeguati ed effettivi (...) e non eccessivamente onerosi.

    Le disposizioni non sono sufficientemente incondizionate e precise per essere utilizzate come parametro diretto di validità della direttiva IVA; inoltre riguardano l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

  • CEDU, articolo 6, e PIDCP, articolo 14

    Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente.

    La Corte ha precisato che il controllo di validità della direttiva è svolto alla luce della Carta, non direttamente della CEDU o del PIDCP, non essendo tali strumenti formalmente integrati nell'ordinamento dell'Unione.

Massime di principio

  • L'assoggettamento a IVA di una prestazione professionale connessa alla difesa in giudizio è normalmente compatibile con il diritto a un ricorso effettivo, salvo che l'onere renda concretamente impossibile o eccessivamente difficile l'accesso alla giustizia.
  • Il principio della parità delle armi impone equilibrio nelle possibilità processuali, ma non richiede che tutte le parti sostengano identici costi fiscali o finanziari.
  • Il gratuito patrocinio non comporta automaticamente l'esenzione IVA per il professionista: l'esenzione per attività sociali richiede il rispetto rigoroso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla direttiva.
  • Quando l'imposta incide realmente sull'accesso alla giustizia, la soluzione può consistere nell'adeguamento o nell'ampliamento del sistema di gratuito patrocinio, non necessariamente nell'esenzione IVA generalizzata.
  • Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a una categoria professionale nel suo complesso sulla base del fatto che alcuni suoi membri svolgano attività di utilità sociale.
  • Una norma internazionale può essere utilizzata per contestare un atto dell'Unione solo se è sufficientemente precisa, incondizionata e idonea a disciplinare direttamente la situazione giuridica degli interessati.

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