Sentenza del 28/07/2016 n. 4378 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Detenzione di gasolio agricolo - Mancanza di autorizzazione - Illecito amministrativo - È tale - Presunzione di evasione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza aveva contestato la detenzione e l'utilizzo di gasolio agricolo in assenza delle necessarie autorizzazioni presso lo stabilimento di Palazzolo sull'Oglio e, presso quello di Capriolo, un uso del carburante diverso dal riscaldamento delle serre, presumibilmente per vendita o cessione a terzi. Da tali contestazioni l'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi e maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 2006 e 2007, oltre alle sanzioni. L'Agenzia ha impugnato la decisione di primo grado, sostenendo che la Commissione non avesse adeguatamente valutato gli elementi probatori, i criteri di calcolo e la precedente sentenza relativa alle accise. Il contribuente ha contestato che la mancanza di autorizzazione potesse costituire una presunzione di evasione e ha sostenuto la congruità dei consumi di gasolio.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e respinto l'appello incidentale del contribuente, dichiarando integralmente legittimi gli avvisi di accertamento. Per lo stabilimento di Capriolo ha ritenuto rilevanti, complessivamente, l'inattendibilità dei registri, le anomalie contabili, il dispositivo fisso collocato nel serbatoio, le dichiarazioni di terzi e l'assenza di una valida giustificazione, elementi idonei a dimostrare l'uso del gasolio per finalità diverse da quelle agevolate. Per Palazzolo sull'Oglio ha confermato che la mancanza di autorizzazione all'acquisto e alla detenzione costituisce elemento presuntivo utilizzabile nell'accertamento fiscale e non un semplice illecito amministrativo. Il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 2.200 euro per il primo grado e 2.500 euro per l'appello.
Norme richiamate
Art. 40, comma 1, lettera c), D.Lgs. 504/1995
La mancanza del libretto di controllo e delle autorizzazioni è stata ricollegata all'ipotesi di contrabbando.
La detenzione di gasolio agricolo senza la documentazione e le autorizzazioni richieste è un indice di irregolarità che può assumere rilievo anche ai fini dell'accertamento tributario.
Art. 26, D.P.R. 633/1972
La violazione degli obblighi di registrazione delle operazioni imponibili è stata posta a fondamento della ripresa IVA.
Art. 21, D.P.R. 633/1972
La cessione del gasolio per uso non agricolo avrebbe imposto l'emissione della relativa fattura; l'omissione è stata contestata dall'Ufficio.
Art. 2697 c.c.
La controversia ha riguardato la ripartizione dell'onere della prova. La Commissione ha ritenuto sufficiente l'insieme degli elementi presuntivi e indiziari raccolti dall'Amministrazione, in assenza di una spiegazione documentata e convincente del contribuente.
Massime di principio
- La detenzione di carburante agricolo senza autorizzazione, libretto di controllo o altra documentazione obbligatoria non integra necessariamente soltanto un illecito amministrativo: può costituire una presunzione utilizzabile per contestare l'uso non agevolato del carburante e ricostruire maggiori ricavi o imposte.
- Le presunzioni fiscali possono fondarsi su una pluralità di elementi concordanti, quali anomalie nei registri, consumi incompatibili, ammanchi, dispositivi di aspirazione, dichiarazioni di terzi e irregolarità nella gestione dei serbatoi.
- La prova del contribuente non può limitarsi a una stima teorica dei consumi o a una perizia astratta: deve dimostrare concretamente la destinazione agricola del carburante e spiegare le anomalie rilevate dai verificatori.
- La regolare autorizzazione formale non esclude l'accertamento: se l'Amministrazione dimostra che il carburante è stato utilizzato per finalità diverse da quelle agevolate, il recupero fiscale può essere legittimo.
- In presenza di contestazioni su più stabilimenti, ogni sito deve essere valutato separatamente, ma le irregolarità complessive dell'impresa possono rafforzare la valutazione presuntiva quando risultano collegate e coerenti.
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