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Sentenza

Sentenza del 28/07/2016 n. 615 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Ammissione temporanea in esenzione dai dazi - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Esonero totale dai dazi all'importazione - Velivoli immatricolati fuori dal territorio doganale dell'Unione utilizzati da persona stabilita fuori da tale territorio - Articolo 555, paragrafo 1, lettera a) - Uso commerciale - Nozione - Uso di elicotteri da parte di una scuola di aviazione per voli di addestramento a pagamento, pilotati da un istruttore e da un allievo - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a dazi doganali di dieci elicotteri svizzeri introdotti temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione per effettuare voli di addestramento e formazione al pilotaggio a pagamento. L'amministrazione doganale riteneva che tali voli costituissero "uso commerciale" ai sensi dell'articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2454/93, poiché a bordo erano trasportati, dietro corrispettivo, un allievo pilota e un istruttore. La società sosteneva invece che il servizio principale fosse l'addestramento e che l'eventuale trasporto fosse solo accessorio.

La decisione

La Corte ha stabilito che l'uso commerciale richiede che il mezzo sia utilizzato con finalità di trasporto di persone a titolo oneroso o di merci. Nei voli di addestramento, il trasporto dell'allievo e dell'istruttore è soltanto un effetto accessorio della prestazione principale, costituita dalla formazione al pilotaggio. Pertanto, tali voli non configurano uso commerciale ai sensi dell'articolo 555, paragrafo 1, lettera a). Ne consegue che la condizione prevista dall'articolo 558, paragrafo 1, lettera c), relativa ai trasporti che iniziano o terminano fuori dal territorio doganale dell'Unione, non si applica. La Corte non ha liquidato le spese del procedimento principale, rimettendone la decisione al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 555, paragrafo 1, lettera a), come modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003

    “Uso commerciale”: significa uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.

    La nozione è interpretata restrittivamente: non basta che il mezzo sia impiegato nell'ambito di un'attività economica remunerata; occorre che la finalità dell'impiego sia il trasporto di persone o merci. Nei voli di addestramento, la finalità principale è la formazione, mentre il trasporto è solo accessorio.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 558, paragrafo 1

    L'esonero totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto è concesso, tra l'altro, se il mezzo è immatricolato fuori dal territorio doganale dell'Unione, intestato a una persona stabilita fuori da tale territorio e utilizzato da una persona stabilita fuori da esso.

    Quando il mezzo non è usato commercialmente, si applicano le condizioni di cui alle lettere a) e b), senza necessità di rispettare la condizione aggiuntiva della lettera c), prevista per l'uso commerciale.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 137

    Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione nel territorio doganale dell'Unione, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, di merci non comunitarie destinate a essere riesportate senza modifiche sostanziali.

    Il regime consente l'uso temporaneo di beni non unionali senza dazi, purché siano rispettate le condizioni previste e i beni siano successivamente riesportati.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 204, paragrafo 1, lettera a)

    L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'inadempienza di uno degli obblighi derivanti dall'utilizzazione del regime doganale.

    La violazione delle condizioni dell'ammissione temporanea può determinare la nascita del debito doganale; tuttavia, nel caso concreto, la qualificazione dei voli come non commerciali escludeva la violazione contestata.

  • Convenzione di Istanbul, allegato C, articolo 1

    “Uso commerciale”: il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o meno.

    La definizione internazionale conferma il collegamento tra uso commerciale e funzione di trasporto, distinguendolo dall'impiego del mezzo per una diversa prestazione economica.

Massime di principio

  • Per qualificare l'uso di un mezzo come commerciale non è sufficiente che l'attività sia svolta da un'impresa o dietro pagamento: bisogna individuare la finalità principale dell'utilizzo.
  • Se il trasporto di persone è soltanto strumentale o accessorio rispetto a un servizio diverso, come formazione, addestramento, ricerca o dimostrazione, l'uso può non essere considerato commerciale ai fini doganali.
  • Quando l'uso non è commerciale, le limitazioni doganali specifiche previste per i trasporti commerciali, come l'obbligo che il trasporto inizi o termini fuori dal territorio dell'Unione, non si applicano, salvo altre condizioni espressamente previste.
  • La valutazione deve concentrarsi sull'oggetto principale del contratto e della prestazione: se il cliente paga per un servizio di formazione e non per essere trasportato da un punto a un altro, prevale la qualificazione non commerciale.
  • La qualificazione doganale dipende comunque dai fatti concreti: se l'attività di addestramento fosse simulata o secondaria rispetto al trasporto remunerato, l'esito potrebbe essere diverso.

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