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Sentenza

Sentenza del 28/07/2016 n. 608 - Corte di Giustizia CEE

Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 3 -Funzioni di regolamentazione e operative - Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi - Assoggettamento di un'autorità nazionale di regolamentazione a disposizioni di finanza pubblica, sul contenimento e razionalizzazione spese delle amministrazioni pubbliche.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

AGCOM ha contestato il proprio inserimento nell’elenco delle amministrazioni pubbliche soggette alla normativa italiana di finanza pubblica e, in particolare, ai limiti di contenimento e razionalizzazione della spesa. Secondo l’Autorità, tali vincoli incidevano sulla sua autonomia finanziaria e organizzativa, compromettendone l’indipendenza, l’imparzialità e la capacità di svolgere efficacemente le funzioni di regolamentazione ex ante e di risoluzione delle controversie. AGCOM sosteneva inoltre che i limiti non avrebbero dovuto applicarsi alla parte di spesa finanziata mediante i diritti amministrativi versati dagli operatori del mercato.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che l’articolo 3 della direttiva 2002/21/CE e l’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE non impediscono, in linea di principio, che un’autorità nazionale di regolamentazione sia assoggettata alle norme nazionali di finanza pubblica e ai vincoli di contenimento della spesa. Tali misure sarebbero incompatibili solo qualora ostacolassero concretamente la disponibilità delle risorse finanziarie e umane necessarie allo svolgimento dei compiti dell’autorità o compromettessero la sua indipendenza. Spettava al giudice nazionale verificare in concreto tale eventuale ostacolo; nel caso esaminato, AGCOM non aveva fornito elementi sufficienti e disponeva comunque di un bilancio separato e pubblicato. La Corte ha inoltre escluso che l’articolo 12 riconosca all’autorità un diritto assoluto di determinare liberamente i diritti amministrativi, i quali devono coprire soltanto i costi amministrativi effettivi previsti dalla direttiva e restano soggetti alle regole nazionali di finanza pubblica.

Norme richiamate

  • Articolo 3 della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE

    Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati.

    La norma garantisce l’indipendenza funzionale delle autorità nazionali di regolamentazione e impone che dispongano di risorse adeguate, ma non vieta automaticamente l’applicazione di norme generali di controllo dei bilanci e di contenimento della spesa pubblica. I vincoli sono illegittimi solo se impediscono concretamente lo svolgimento soddisfacente delle funzioni regolatorie o compromettono il grado di indipendenza richiesto dal diritto dell’Unione.

  • Articolo 12 della direttiva 2002/20/CE

    I diritti amministrativi imposti alle imprese coprono complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione.

    I diritti amministrativi devono essere proporzionati, trasparenti e commisurati ai costi amministrativi effettivi delle attività indicate dalla direttiva. La disposizione non attribuisce all’autorità un’autonomia finanziaria assoluta né la sottrae alle regole nazionali di finanza pubblica.

  • Articolo 1, comma 2, della legge italiana n. 196/2009

    Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono (...) le Autorità indipendenti.

    La disposizione include le autorità indipendenti nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini dell’applicazione delle norme di contabilità e finanza pubblica.

  • Articolo 1, comma 5, della legge italiana n. 311/2004

    La spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (...) non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno.

    La norma introduce un limite generale alla crescita della spesa pubblica, applicabile agli enti inclusi nel conto economico consolidato, salvo che il vincolo comprometta concretamente le funzioni dell’autorità regolatoria.

  • Articolo 22, comma 1, del decreto-legge italiano n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006

    Gli stanziamenti (...) relativi a spese per consumi intermedi (...) sono ridotti nella misura del 10 per cento.

    La disposizione prevede una riduzione delle spese per consumi intermedi degli enti pubblici interessati. La Corte ha valorizzato il carattere generale della misura e il margine di attuazione lasciato all’autorità.

Massime di principio

  • L’indipendenza di un’autorità regolatoria non equivale a immunità dalle regole generali di bilancio, contabilità e contenimento della spesa pubblica.
  • Un vincolo finanziario è contestabile con successo solo dimostrando concretamente che impedisce all’autorità di disporre delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere i propri compiti.
  • La mera riduzione dell’autonomia di spesa o l’assoggettamento a controlli parlamentari e finanziari non dimostrano, da soli, una violazione dell’indipendenza regolatoria.
  • La presenza di un bilancio separato, pubblicato e sufficientemente adeguato costituisce un elemento rilevante per escludere la compromissione dell’indipendenza.
  • I diritti amministrativi riscossi dagli operatori non garantiscono all’autorità una libertà assoluta di spesa o di determinazione delle entrate: devono rispettare sia i limiti della direttiva sia le norme nazionali di finanza pubblica.
  • Per valutare la legittimità di misure analoghe occorre esaminare la loro incidenza concreta, la proporzionalità, l’eventuale margine di gestione lasciato all’autorità e l’effetto effettivo sulla capacità di esercitare le funzioni regolatorie.

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