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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21734/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di un istituto bancario per il recupero di un ingente credito derivante da rapporto di conto corrente, nei confronti di soggetti che avevano prestato garanzie a favore del debitore principale. Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo, tra l'altro, l'improcedibilità dell'azione monitoria nei confronti dei garanti, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché la nullità della notifica del decreto. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava gli opponenti al pagamento della minore somma accertata all'esito di consulenza contabile, qualificando le garanzie come contratti autonomi di garanzia. In appello uno dei garanti rinunciava a seguito di transazione; l'altro giudizio proseguiva con l'intervento di ulteriori cessionarie del credito. La Corte d'appello confermava la qualificazione delle garanzie come contratti autonomi di garanzia, escludeva la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e la nullità della notifica del decreto, e regolava le spese secondo soccombenza prevalente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione delle clausole contrattuali e dell'art. 1346 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente applicato regole proprie della fideiussione a un rapporto qualificato come contratto autonomo di garanzia e che l'obbligazione del garante non poteva coincidere con l'intero debito del conto corrente, in mancanza di predeterminazione dell'indennizzo; con il secondo motivo hanno censurato la regolazione delle spese di lite, ritenendo illegittima la condanna alle spese in presenza di accoglimento parziale delle difese svolte in opposizione e contestando anche il quantum liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: i ricorrenti non avevano riprodotto il contenuto delle clausole contrattuali censurate, non avevano indicato puntualmente i canoni ermeneutici asseritamente violati e si erano limitati a contrapporre la propria lettura a quella del giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha ribadito che l'accoglimento, anche parziale, di una domanda unitaria può giustificare la compensazione delle spese solo nei limiti dell'art. 92 c.p.c., ma non consente di porre le spese della controparte a carico della parte che abbia comunque conseguito un risultato utile; nel caso concreto, la decisione sulla soccombenza prevalente era sorretta da motivazione sufficiente e la censura mirava in sostanza a un riesame del merito, oltre a essere formulata in modo generico quanto al quantum delle spese. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato come parametro per la dedotta indeterminatezza dell'oggetto del contratto di garanzia; la Corte non affronta il merito della questione per difetto di specificità del motivo.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    La parte che censura l'interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare i canoni ermeneutici concretamente violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti e riproduzione del contenuto delle clausole su cui si fonda la censura.

  • art. 369 c.p.c.

    L'autosufficienza può essere soddisfatta anche tramite i riferimenti idonei a identificare la fase del giudizio di merito in cui documenti e atti sono stati prodotti o formati.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale per le censure di violazione o falsa applicazione di legge proposte in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la censura non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    L'accoglimento parziale non esclude in astratto la compensazione totale o parziale delle spese, purché ricorrano i presupposti e la decisione sia motivata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione l'erronea interpretazione di una clausola contrattuale deve riprodurre o indicare in modo preciso la clausola stessa e specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione di legge in materia di interpretazione contrattuale è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto o della motivazione, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata.
  • L'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non comporta automaticamente soccombenza reciproca: il giudice può applicare il criterio della soccombenza prevalente e, nei limiti di legge, disporre la compensazione delle spese con adeguata motivazione.
  • La parte che contesta la liquidazione delle spese deve indicare specificamente le voci o i parametri violati; doglianze generiche o subordinate non soddisfano il requisito di specificità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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