Cassazione Civile, Ordinanza n. 11269/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una rilevante somma nei confronti della garante fideiussoria di una società debitrice principale poi fallita. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata respinta in primo grado; in appello la decisione era stata inizialmente riformata per prescrizione del credito, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio ritenendo interruttiva, anche verso la fideiussore, l'istanza di ammissione al passivo presentata nel fallimento della debitrice principale. In sede di rinvio la corte d'appello ha confermato la debenza, affermando che: l'azione era causale e non cartolare sin dal ricorso monitorio; le eccezioni di liberazione della fideiussore ex artt. 1955 e 1957 c.c. erano tardive; il credito era provato documentalmente; la domanda di rideterminazione del credito era inammissibile per genericità. Con il ricorso per cassazione la garante ha dedotto, in sintesi, violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e delle norme sul giudizio di rinvio, omessa pronuncia e tardività illegittima delle eccezioni, violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancato contraddittorio sulla tardività rilevata d'ufficio, motivazione apparente, omessa pronuncia sulla prova del credito e sull'eccezione di rideterminazione, erronea valutazione delle prove e dell'onere probatorio, nonché omessa rilevazione d'ufficio della nullità del contratto di sconto per difetto di forma scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato che la sentenza rescindente aveva già definito la questione dell'azione causale e dell'effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti della fideiussore; ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività delle eccezioni di liberazione della fideiussore, osservando che la tardività è rilevabile d'ufficio senza necessità di provocare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; ha escluso la sussistenza di motivazione apparente e di omessa pronuncia, valorizzando la presenza di una motivazione sufficiente e la natura solo apparente delle censure; ha dichiarato inammissibili le doglianze che miravano, in realtà, a una nuova valutazione del fatto e delle prove, ricordando i limiti del sindacato di legittimità in tema di art. 115, 116 e 2697 c.c.; ha inoltre confermato la tardività e genericità della questione sulla nullità del contratto di sconto e della domanda di rideterminazione del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 1310 c.c.
L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall'istanza di ammissione al passivo del debitore principale si estende anche al fideiussore, in quanto obbligato in via accessoria.
art. 2909 c.c.
Il giudicato formatosi sulla decisione rescindente vincola il giudice di rinvio e impedisce di riesaminare questioni già definitivamente decise o presupposte dalla pronuncia di cassazione.
art. 99 c.p.c.
Richiamato come norma processuale invocata per sostenere omessa pronuncia, ma le censure sono state respinte perché la questione era stata comunque delibata o perché la doglianza era inammissibile.
art. 101 c.p.c.
Il contraddittorio preventivo è necessario solo se il rilievo officioso introduce un tema nuovo e inatteso; non occorre per la rilevazione della tardività di eccezioni, domanda o impugnazione, circostanza oggettiva desumibile dagli atti.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sulla questione, ancorché con statuizione di tardività o in rito.
art. 183 c.p.c.
Le eccezioni in senso stretto proposte solo con memoria successiva possono essere tardive; non vi è mutatio libelli se la domanda era già stata impostata nei termini ritenuti dal giudice sin dall'origine.
art. 383 c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e all'effetto vincolante della sentenza rescindente.
art. 384 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riaprire questioni coperte dal dictum rescindente.
art. 394 c.p.c.
Nel rinvio non sono consentite nuove questioni incompatibili con il tema decisorio già definito dalla sentenza di cassazione.
art. 1945 c.c.
Richiamato in relazione alle eccezioni opponibili dal fideiussore, ma non decisivo perché il motivo è stato respinto per tardività/inammissibilità.
art. 1955 c.c.
La fideiussione si estingue se il creditore, per fatto proprio, impedisce la surrogazione del fideiussore nei diritti, garanzie e privilegi; l'eccezione, nel caso concreto, è stata ritenuta tardiva.
art. 1957 c.c.
La liberazione del fideiussore per mancata tempestiva iniziativa del creditore verso il debitore principale deve essere eccepita tempestivamente; nel caso concreto l'eccezione è stata ritenuta tardiva.
art. 66 l. camb.
Richiamato quale ulteriore eccezione di liberazione/estinzione connessa ai rapporti cartolari, ma la relativa doglianza è stata respinta per tardività e inammissibilità.
art. 111 Cost.
La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo sufficiente al minimo costituzionale.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di disponibilità delle prove; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo quando il giudice disattenda il principio della libera valutazione della prova nei casi in cui la legge lo preveda; non quando attribuisca maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 1421 c.c.
Il rilievo officioso della nullità è stato invocato, ma nel caso concreto la questione è stata reputata nuova, tardiva e non specificamente dedotta.
art. 117 t.u.b.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità per difetto di forma scritta del contratto di sconto bancario; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità.
art. 127 t.u.b.
Richiamato insieme all'art. 117 t.u.b. a sostegno della dedotta nullità formale, ma la Corte non è entrata nel merito per ragioni processuali.
art. 366 c.p.c.
Il motivo deve essere specifico e indicare con precisione dove e quando la questione sia stata introdotta; la doglianza sulla nullità del contratto è stata ritenuta carente di specificità.
art. 360-bis c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte, come nel caso del mancato contraddittorio sul rilievo della tardività.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni già coperte dal dictum rescindente, né riaprire temi logicamente definiti dalla decisione di legittimità.
- L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto nei confronti del debitore principale si estende al fideiussore obbligato in via accessoria, ai sensi dell'art. 1310 c.c., quando il credito azionato sia il medesimo.
- La tardività di un'eccezione, di una domanda o di un'impugnazione è un rilievo oggettivo desumibile dagli atti e può essere rilevata d'ufficio senza necessità di previa rimessione della questione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., salvo che il rilievo introduca un tema realmente nuovo e inatteso.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque esaminato la questione e l'abbia decisa in rito, ad esempio dichiarandola tardiva o inammissibile.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione degli artt. 115, 116 o 2697 c.c.; tali censure sono ammissibili solo se si denuncia l'erronea regola di giudizio o l'uso di prove non ritualmente acquisite.
- La nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio, ma la parte che la invoca deve dedurla con specificità, indicando in quale fase e con quali allegazioni la questione sia stata introdotta; in mancanza, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
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